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Sentenza

Sentenza n. 579/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 403 del 16.08.2024 del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico e condannato il Ministero al pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, sezione Lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ed era stato ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle competenti articolazioni territoriali di assegnare le somme dovute per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'integrale mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che il Ministero non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudice del lavoro; il TAR ne dà attuazione mediante l'ottemperanza al giudicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, inclusa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e in assenza di contestazioni dell'Amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo le somme già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione.
  • L'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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