Cassazione Penale, Sentenza n. 4175/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto a Greco la riparazione per ingiusta detenzione. Principalmente si è censurata la mancata valutazione, da parte del giudice della riparazione, della sussistenza di una causa ostativa all'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. (condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente che abbia concorso a determinare l'adozione della misura cautelare). In secondo luogo si è contestata la quantificazione dell'indennizzo, con particolare riferimento al riconoscimento di un "danno di immagine" e alla presunta erronea valutazione del nesso causale tra detenzione e perdita di reddito, atteso che parte della compromissione professionale sarebbe derivata da precedenti provvedimenti disciplinari e da una sentenza di condanna già passata in giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi del Procuratore Generale e del Ministero, ritenendoli fondati. Ha affermato la legittimazione del Procuratore Generale a proporre ricorso e ha rilevato che la Corte di appello non ha adempiuto al dovere, anche d'ufficio, di verificare la possibile causa ostativa all'indennizzo (comportamento doloso o gravemente colposo del Greco) così come richiesto dall'art. 314 c.p.p. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame, comprensivo dell'acquisizione e della valutazione del materiale processuale necessario a verificare l'eventuale esclusione del diritto all'indennizzo. Il ricorso incidentale di Greco è stato qualificato, essendo tempestivo, come ricorso ordinario ma i motivi sul quantum sono stati assorbiti dall'accoglimento dei ricorsi dei Ministero e Procuratore; la Corte ha altresì disposto la riunione dei procedimenti e rimesso alla Corte d'appello di Firenze il governo delle spese.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come contenente la causa ostativa all'indennizzo quando il richiedente abbia tenuto condotte dolose o gravemente colpose che abbiano concorso alla ingiusta privazione della libertà; il giudice della riparazione deve accertare tale causa anche d'ufficio
art. 315 cod. proc. pen.
Richiamata per stabilire il richiamo alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e per legittimare il controllo della Corte di cassazione sulla decisione di riparazione nella misura di compatibilità con le norme invocate
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per chiarire che il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso la decisione sulla domanda di riparazione, contribuendo a fondare la legittimazione del Procuratore Generale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come disciplina di riferimento per i motivi di ricorso in cassazione relativi alla materia della riparazione; impiegata per formulare la censura di violazione di legge
art. 595 cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla non ammissibilità dell'impugnazione incidentale in cassazione: l'istituto dell'impugnazione incidentale è previsto per l'appello, ma non per il ricorso per Cassazione
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'eventuale esistenza di cause ostative all'indennizzo (es. comportamento doloso o gravemente colposo del richiedente) e non può limitarsi a una ricostruzione processuale meramente esplicativa.
- Il pubblico ministero (e il Procuratore Generale) può essere legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso decisioni sulla riparazione quando abbia un interesse concreto connesso alle censure dedotte.
- L'impugnazione incidentale in Cassazione non è ordinariamente ammissibile; un atto tardivo può essere qualificato come ricorso ordinario se tempestivo e se ne ricorrono i presupposti procedurali.
- Nella quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione il giudice deve distinguere con cura gli effetti derivanti dalla misura cautelare da quelli riconducibili a fatti o sanzioni anteriori (es. sospensioni disciplinari o condanne passate in giudicato) e motivare il nesso causale.
- Se la Corte di merito omette di valutare un profilo rilevante indicato dalle parti e costituzionalmente necessario per il riconoscimento del diritto (qui l'assenza di colpa grave), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.
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