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Sentenza

Sentenza n. 3953/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale che ingiunge il pagamento di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione di opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale n. 46/R.O. del 19 gennaio 2018, con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per la mancata demolizione di un container di circa 15 mq, di una pedana in calcestruzzo di circa 82 mq e di una tettoia. Con il primo motivo hanno dedotto la nullità della sentenza per difetto e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il TAR avesse erroneamente ritenuto non presentata l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001; secondo gli appellanti, tale istanza avrebbe dovuto comportare la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione e impedire l’irrogazione della sanzione. Con il secondo motivo hanno dedotto travisamento dei presupposti, violazione di legge e sproporzione della sanzione, pari al massimo edittale di 20.000 euro rispetto alla modesta consistenza dell’abuso; in via subordinata hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della seconda parte dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost. Con il terzo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

La decisione

L’appello è stato rigettato. Il primo motivo è infondato perché l’istanza di accertamento di conformità, pur effettivamente presentata, è stata depositata il 14 maggio 2018, dopo l’irrogazione della sanzione del 19 gennaio 2018 e comunque oltre il termine di novanta giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione del 10 febbraio 2015. Pertanto non poteva produrre alcun effetto sospensivo sull’ordine demolitorio né impedire l’applicazione della sanzione. Il secondo motivo è infondato perché l’abuso ricadeva in un’area sottoposta a molteplici vincoli, tra cui vincolo idrogeologico, vincolo sismico, tutela paesaggistica e inclusione nel Parco Nazionale del Vesuvio; in tali casi l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima. La censura di sproporzione non considera che, secondo l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, l’illecito sanzionato è l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non l’abuso edilizio originario, sicché la consistenza dell’opera non incide sull’entità della sanzione. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la previsione della sanzione massima per l’inottemperanza relativa ad abusi in aree vincolate rientra nella discrezionalità legislativa e non è irragionevole, anche in ragione della maggiore pericolosità della permanenza dell’abuso in tali territori. Il terzo motivo è infondato perché la sanzione consegue all’inottemperanza a un ordine di demolizione regolarmente notificato, nell’ambito del quale gli interessati avevano già potuto interloquire con l’amministrazione. Inoltre, l’atto sanzionatorio ha natura vincolata e la comunicazione di avvio sarebbe stata comunque inutiliter data, non potendo il contenuto del provvedimento essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    in caso di abusi realizzati sulle aree di cui al comma 2 dell’art. 27 ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, (la sanzione) è sempre irrogata nella misura massima

    La sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione deve essere irrogata nella misura massima quando l’abuso riguarda aree vincolate o soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità, se presentata oltre il termine di novanta giorni dalla primigenia ordinanza di demolizione e dopo l’irrogazione della sanzione, non impedisce l’applicazione della sanzione né determina la sospensione dell’efficacia dell’ordine demolitorio.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria, o comunque non determina l’illegittimità dell’atto, quando la sanzione consegue a una precedente ordinanza di demolizione notificata e l’interessato ha già avuto modo di interloquire nel relativo procedimento.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’atto vincolato quando è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 2, 3 e 97 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale della previsione della sanzione massima per l’inottemperanza in aree vincolate è stata ritenuta manifestamente infondata, non risultando irragionevole né lesiva dei principi di eguaglianza, buon andamento e imparzialità.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alle aree indicate dalla disposizione rileva, tramite l’art. 31, comma 4-bis, ai fini dell’applicazione obbligatoria della sanzione nella misura massima.

Massime di principio

  • La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 colpisce l’inottemperanza all’ordine di demolizione e non l’abuso edilizio originario; pertanto, la consistenza, la gravità o la modestia dell’opera abusiva non costituiscono il parametro per graduare la sanzione.
  • Quando l’abuso riguarda aree soggette ai vincoli o ai rischi indicati dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione per l’inottemperanza deve essere applicata nella misura massima prevista dalla legge, senza che residui una valutazione amministrativa sulla maggiore o minore entità dell’opera.
  • Un’istanza di accertamento di conformità presentata dopo l’irrogazione della sanzione e comunque oltre il termine di novanta giorni dalla primigenia ordinanza di demolizione non sospende l’efficacia dell’ordine demolitorio e non impedisce l’applicazione della sanzione per l’inottemperanza.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità della sanzione conseguente all’inottemperanza a un ordine di demolizione quando l’interessato abbia già potuto partecipare al procedimento relativo all’ordine e l’atto sanzionatorio abbia contenuto vincolato; opera inoltre l’art. 21-octies l. 241/1990 se il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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