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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8761/2022 del 15/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019, ha rideterminato la pena detenitiva. Il ricorrente deduceva che, nella rideterminazione della pena detentiva già applicata con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice dell'esecuzione avrebbe illegittimamente preso a base una pena superiore a quella concordata tra le parti ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., invece di rispettare la pena stabilita dall'accordo delle parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo manifestamente infondato. Ha confermato che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 40/2019 (riduzione del minimo edittale da 8 a 6 anni per i reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990 relativi alle cosiddette droghe pesanti), il giudice dell'esecuzione è tenuto a rideterminare la pena non ancora espiata. Tuttavia, quando la pena concordata con le parti sia ritenuta incongrua rispetto al disvalore del fatto e alla personalità del reo, il giudice dell'esecuzione ha la facoltà di esprimere un motivato dissenso e rideterminare autonomamente la pena in applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. Il provvedimento impugnato è quindi stato ritenuto conforme al principio di verificabilità della congruità della pena da parte del giudice, e pertanto il ricorso è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice oggetto di interventi legislativi e di pronunce costituzionali; la Corte costituzionale ne ha dichiarato la parte che fissava il minimo edittale di 8 anni incostituzionale (sent. n. 40/2019), riducendo il minimo a 6 anni per le droghe pesanti.

  • legge 21 febbraio 2006, n. 49

    Modificò uniformando le pene per tutte le sostanze (6-20 anni), ma fu in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con effetti di reviviscenza del previgente testo.

  • sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014

    Dichiarò l'illegittimità di parti della legge 49/2006 ristabilendo, per alcune fattispecie, le tabelle precedenti; importante precedente sulla rideterminazione delle pene in esecuzione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    Dichiarò l'illegittimità costituzionale del minimo edittale di 8 anni previsto dall'art. 73 per le droghe pesanti, indicando il minimo conforme pari a 6 anni; ciò legittima la rideterminazione della pena ancora in corso di espiazione.

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    Disciplina il procedimento di adeguamento delle pene e la disciplina del concorso e della continuazione; la giurisprudenza ammette l'estensione analogica a casi di patteggiamento per la rideterminazione in esecuzione.

  • art. 444 c.p.p.

    Prevede il patteggiamento; quando la pena derivante da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è resa illegittima da successiva declaratoria di incostituzionalità, il giudice dell'esecuzione procede alla rideterminazione.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (personalità, proporzione, adeguatezza); il giudice dell'esecuzione deve applicare tali criteri nella rideterminazione e non può usare automatismi aritmetici.

  • art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87

    Principio relativo agli effetti delle sentenze costituzionali sulla legislazione; qui richiamato in relazione all'applicazione della normativa più favorevole risultante dalla declaratoria di incostituzionalità.

  • art. 101 Cost.

    Richiama il principio di legalità e l'indipendenza del giudice; utilizzato per argomentare che il giudice non è vincolato dall'accordo delle parti quando lo ritiene incongruo.

  • art. 27 Cost.

    Richiama la funzione rieducativa della pena; parametro rilevante per il giudice dell'esecuzione nel valutare la congruità della pena concordata.

Massime di principio

  • Se, durante l'espiazione della pena, interviene una sentenza di incostituzionalità che incide sul trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena in favore del condannato applicando la normativa risultante dalla declaratoria.
  • Quando la pena è stata concordata dalle parti con patteggiamento, il giudice dell'esecuzione non è automaticamente vincolato all'accordo: può, se ritiene la pena incongrua rispetto al disvalore del fatto e alla personalità del reo, rideterminarla autonomamente motivandone il dissenso.
  • La rideterminazione non può essere fatta con criteri matematico-proporzionali o automatismi aritmetici: il giudice deve motivare la nuova commisurazione usando i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. (adeguatezza, proporzionalità, personalità della pena).
  • Nel caso di patteggiamento o sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il procedimento di rideterminazione può seguire le modalità previste dall'art. 188 disp. att. c.p.p. ovvero la sua estensione analogica, e solo in mancanza di accordo il giudice provvede autonomamente.
  • Un ricorso avverso la corretta applicazione di tali principi da parte del giudice dell'esecuzione può essere dichiarato inammissibile se manifestamente infondato; chi impugna può inoltre essere condannato alle spese e a contributi verso la cassa delle ammende.

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