Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41099/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello per presunta nullità derivante dalla violazione del termine minimo per la ricezione del decreto di citazione per il giudizio di appello, alla luce della modifica dell'art. 601 cod.proc.pen. da 20 a 40 giorni introdotta dall'art. 34 del d.lgs. n. 150/2022 e delle complesse norme transitorie e proroghe (rilievo circa la decorrenza della nuova disciplina e applicabilità ai decreti di citazione emessi dopo il 30 dicembre 2022 ma relativi a impugnazioni depositate prima del 30 giugno 2023). L'imputato sostiene che l'omessa osservanza del termine integra nullità rilevabile prima della deliberazione della sentenza d'appello.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite che hanno stabilito l'applicabilità della disciplina che fissa a 40 giorni il termine a comparire a partire dal 1 luglio 2024. Ne consegue che, al momento del giudizio d'appello impugnato, il termine applicabile era quello precedente di 20 giorni; la dedotta nullità non sussisteva e la Corte di appello ha correttamente respinto l'eccezione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 601 cod. proc. pen., comma 3

    Disciplina del termine a comparire nel giudizio di appello: la novella prevedeva l'estensione del termine da 20 a 40 giorni; la Corte interpreta la decorrenza di tale modifica in base alle norme transitorie e alle pronunce delle Sezioni Unite (applicabile, secondo le Sezioni Unite, agli atti d'impugnazione proposti dal 1° luglio 2024).

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34

    Ha introdotto la modifica all'art. 601 cod. proc. pen. (termine portato a 40 giorni). La Corte ha valutato la decorrenza della norma alla luce delle disposizioni successive di proroga e delle norme transitorie.

  • dl 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11 comma 7

    Norma che ha prorogato/condizionato l'applicazione di alcune novità procedurali; la giurisprudenza ha ritenuto che, per effetto di tale disposizione, la novella sull'art. 601 non fosse applicabile alle impugnazioni anteriori al 1° luglio 2024.

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (art. 5-duodecies) e conversione

    Norme relative al cosiddetto 'rito pandemico' e alle proroghe dell'applicazione di particolari procedure a trattazione scritta; la Corte ha distinto l'ambito di applicazione di tali proroghe rispetto alla disciplina dei termini a comparire.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Norma sui termini per dedurre nullità e eccezioni; richiamata perché l'eccezione relativa alla nullità per mancata osservanza del termine deve essere proposta nei termini previsti (cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello).

  • Sezioni Unite Corte di cassazione, pronunzia informativa del 27 giugno 2024

    Decisione di massima autorità che ha risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che la disciplina che fissa a 40 giorni il termine a comparire è applicabile agli atti d'impugnazione proposti dal 1° luglio 2024, determinando l'interpretazione applicativa adottata nella sentenza.

Massime di principio

  • La modifica del termine a comparire (20 -> 40 giorni) introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non si applica automaticamente a tutte le impugnazioni: per effetto delle proroghe e delle Sezioni Unite la disciplina dei 40 giorni è applicabile, secondo la giurisprudenza consolidata, agli atti d'impugnazione proposti dal 1° luglio 2024.
  • Per contestare la validità della comparizione per violazione dei termini è necessario verificare sia la data di deposito dell'impugnazione sia la data di notifica del decreto di citazione: rilevano le soglie temporali previste dalle norme transitorie e dalle eventuali proroghe legislative.
  • Le eccezioni di nullità derivanti da irregolarità di notifica devono essere sollevate nei termini processuali (art. 180 c.p.p.), cioè prima della deliberazione della sentenza di appello; tuttavia l'esito dipenderà dall'applicabilità o meno della disciplina temporale più favorevole invocata.
  • In situazioni analoghe è fondamentale consultare la giurisprudenza più recente (in particolare eventuali decisioni delle Sezioni Unite) e le norme transitorie o di proroga che possono differire rispetto alla data di entrata in vigore formale della novella.
  • Se la nullità è dedotta per violazione di termini introdotti da norme di riorganizzazione procedurale, valutare anche se la norma impugnata riguarda il 'rito pandemico' o disposizioni ordinarie: le proroghe del rito pandemico non sempre incidono sulla disciplina dei termini a comparire.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.