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Sentenza

Sentenza n. 2193/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401393

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio-inadempimento del Comune sulle istanze di riqualificazione urbanistica e di restituzione o acquisizione di particelle occupate per la realizzazione di una strada

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto di essere comproprietario di un lotto composto da più particelle, alcune destinate a parcheggio e nuova viabilità e una parte destinata a zona edificabile e nuova viabilità secondo il PRG approvato nel 2003. Ha sostenuto che i vincoli espropriativi fossero decaduti per il decorso del termine quinquennale e che il Comune fosse quindi obbligato a provvedere alla riqualificazione urbanistica delle aree, rimaste prive di una disciplina urbanistica effettiva. Nonostante plurime istanze, da ultimo quella del 10 maggio 2024, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto che le particelle 494, 495 e 496, derivate dall’originaria particella 10, fossero state illegittimamente occupate e trasformate dal Comune mediante la realizzazione della Via Alessandrini, in assenza di un rituale procedimento espropriativo. Ha chiesto, pertanto, la restituzione delle aree previa riduzione in pristino, oppure la loro acquisizione mediante accordo bonario o procedura ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto alla riqualificazione urbanistica, ha dichiarato illegittimo il silenzio del Comune, rilevando che la decadenza quinquennale dei vincoli preordinati all’esproprio non determina la reviviscenza della precedente destinazione urbanistica, ma configura una zona priva di specifica disciplina, rispetto alla quale il Comune deve esercitare la propria potestà urbanistica. Ha quindi ordinato al Comune di adottare, tramite il Consiglio comunale, un provvedimento espresso sull’istanza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Quanto all’occupazione, il Collegio ha ritenuto che la realizzazione della strada fosse riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici, nonostante l’assenza di un rituale procedimento espropriativo, e ha riconosciuto la perdurante illiceità dell’occupazione. Ha ordinato al Comune, entro ulteriori sessanta giorni dalla riqualificazione urbanistica, di scegliere tra la restituzione delle particelle previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno da occupazione illegittima, e l’acquisizione mediante valido titolo di acquisto o procedura ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. In caso di restituzione, il danno è stato individuato negli interessi legali sul valore dell’immobile all’inizio dell’occupazione, con rivalutazione annuale e ulteriori interessi; in caso di acquisizione ex art. 42-bis, devono essere corrisposti l’indennizzo parametrato al valore venale al momento dell’acquisizione, il 10% per il danno non patrimoniale e l’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo. Il TAR ha inoltre nominato un commissario ad acta per l’eventuale inerzia, con termine complessivo di centoventi giorni per gli adempimenti sostitutivi, e ha condannato il Comune alle spese processuali, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, lett. g), c.p.a.

    le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità

    La controversia sull’occupazione delle aree, pur in assenza di un rituale procedimento espropriativo, rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando l’apprensione del bene sia riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di poteri pubblicistici.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’adozione delle determinazioni necessarie a conformare la situazione di fatto a quella di diritto, fissando termini per la restituzione o l’acquisizione delle aree illegittimamente occupate.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva degli obblighi fissati dalla sentenza.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    L’amministrazione può acquisire al proprio patrimonio il bene occupato senza titolo mediante uno specifico provvedimento, corrispondendo il valore venale del terreno al momento dell’acquisizione, il 10% per il danno non patrimoniale e l’indennizzo per il periodo di occupazione senza titolo; l’atto deve essere trascritto e comunicato alla Corte dei conti.

  • art. 9 l.r. Sicilia 31 marzo 1972, n. 19

    L’attestazione del sindaco sulla conformità del progetto alle norme del piano di fabbricazione e al regolamento edilizio è stata valorizzata quale elemento indicativo dell’esercizio di poteri pubblicistici collegati all’occupazione.

Massime di principio

  • La decadenza, per decorso del quinquennio, di un vincolo urbanistico preordinato all’esproprio non determina la reviviscenza della precedente destinazione urbanistica: l’area diviene priva di specifica disciplina urbanistica e il Comune è tenuto a esercitare la propria potestà pianificatoria attribuendole una congrua destinazione.
  • A fronte della richiesta del proprietario di riqualificazione di un’area rimasta priva di disciplina a seguito della decadenza di un vincolo espropriativo, il Comune ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’obbligo deve essere assolto mediante una variante specifica o generale, adottata dall’organo consiliare competente; il semplice avvio della revisione del PRG non è sufficiente.
  • L’occupazione e la trasformazione di un fondo privato per la realizzazione di un’opera pubblica, anche in assenza di un rituale procedimento espropriativo, rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando risultino riconducibili all’esercizio di poteri pubblicistici.
  • Il perdurare dell’occupazione illegittima integra un illecito permanente e impone all’amministrazione di scegliere tra la restituzione del bene, previa riduzione in pristino e risarcimento del danno da occupazione, e l’acquisizione mediante valido titolo negoziale o procedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
  • In caso di restituzione di un bene illegittimamente occupato, il danno per la perdita della disponibilità può essere liquidato mediante gli interessi legali sul valore del bene all’inizio dell’occupazione, con rivalutazione annuale e ulteriori interessi sugli importi rivalutati.
  • Il giudice amministrativo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirsi all’amministrazione qualora questa non adempia, entro i termini stabiliti, agli obblighi di riqualificazione urbanistica e di restituzione o acquisizione del bene.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

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