Cassazione Civile, Ordinanza n. 24458/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita di alcuni terreni, promessi in vendita come liberi da vincoli ma in realtà gravati da usi civici di pascolo e legnatico. Il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del promittente venditore. In appello, la controparte aveva dedotto l’inammissibilità della domanda di risoluzione, sostenendo che essa fosse stata introdotta solo con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e che, comunque, fosse una domanda nuova e generica. La Corte d’appello ha accolto tale censura, dichiarando inammissibile la domanda di risoluzione e rigettando la domanda incidentale di nullità del preliminare. La ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e dell’art. 1453 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione proposta in via subordinata con la prima memoria istruttoria; 2) violazione delle norme sulla nullità del contratto e sulla disciplina degli usi civici, per il rigetto della domanda di nullità del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo ammissibile la domanda di risoluzione proposta con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in via subordinata rispetto alla domanda di nullità, poiché riferita alla medesima vicenda sostanziale e connessa per incompatibilità con la domanda originaria. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 183, comma 6, c.p.c.
La prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può contenere una domanda proposta in via subordinata, quando essa si riferisca alla medesima vicenda sostanziale già dedotta in giudizio e sia connessa per incompatibilità con la domanda originaria.
art. 1453 c.c.
La domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare è ammissibile se formulata nel rispetto dei criteri di modificazione/integrazione della domanda consentiti nel processo ordinario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
artt. 2697 c.c., 1478 c.c., 1418 c.c., 1421 c.c.
Sono richiamati nel secondo motivo, poi assorbito, in relazione alla dedotta nullità del preliminare e alla disciplina probatoria, ma la Corte non si pronuncia nel merito su tali censure.
legge 1766/1927, artt. 9, 11 e 21
Sono richiamati nel secondo motivo per sostenere la nullità del contratto relativo a terreni gravati da usi civici, ma la censura resta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo civile, la domanda proposta con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. è ammissibile anche se subordinata rispetto a quella originaria, purché attenga alla medesima vicenda sostanziale già introdotta in causa e sia logicamente compatibile/incompatibile con la domanda iniziale in modo da costituirne una diversa conformazione dell’interesse dedotto.
- Ai fini della verifica dell’ammissibilità di una domanda modificata o aggiunta in corso di causa, il criterio decisivo non è la mera identità formale di petitum e causa petendi, ma la riferibilità delle domande alla stessa vicenda sostanziale oggetto del giudizio.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il motivo che investe la declaratoria di inammissibilità di una domanda, restano assorbite le censure che presuppongono l’esame del merito della domanda stessa o della domanda contrapposta incompatibile.
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