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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32111/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria ha contestato alla società venditrice di alcuni appartamenti la sottofatturazione dei corrispettivi dichiarati in sede di compravendita, rideterminando maggiori ricavi e, conseguentemente, la pretesa tributaria. In fase di merito la CTR, nel giudizio riassunto dopo cassazione, ha ritenuto legittimo l’accertamento valorizzando la divergenza tra prezzi dichiarati e valori OMI, i dati FIAIP, alcune perizie redatte per gli istituti mutuanti, nonché mutui concessi in misura superiore ai prezzi e prelievi bancari effettuati dagli acquirenti in prossimità dei rogiti. La società ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi, denunciando: violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni semplici; omesso esame delle dichiarazioni rese dagli acquirenti, che avrebbero giustificato i prelievi per spese personali e non per pagamenti occultati del prezzo; motivazione apparente della sentenza; illogicità del ragionamento circa la rilevanza dei prelievi, dei mutui, delle perizie bancarie e dell’antieconomicità; indebita estensione delle presunzioni relative ad alcune vendite ad altre cessioni di immobili dello stesso complesso, anche in assenza per queste ultime dei medesimi elementi indiziari. L’Agenzia delle Entrate ha resistito eccependo, in sostanza, che i motivi mirassero a una nuova valutazione del merito e non a denunciare reali vizi di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi di motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR rendeva percepibile il percorso logico seguito e che le doglianze della società miravano in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha poi dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi perché diretti a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la legittimità dell’accertamento fondato su un quadro presuntivo complessivo, composto da valori OMI, dati FIAIP, perizie bancarie, mutui e prelievi degli acquirenti, escludendo sia la violazione delle norme sulle presunzioni semplici sia l’indebita applicazione della praesumptio de presumpto. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo dei ricavi sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittimo il suo impiego in presenza di un quadro indiziario complessivo.

  • art. 54, secondo comma, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma parallela per l’accertamento IVA fondato su presunzioni; la Corte ha escluso la sua violazione per le stesse ragioni indicate per l’art. 39 D.P.R. 600/1973.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso la violazione della regola sull’onere della prova, ritenendo che la CTR abbia correttamente valutato gli elementi presuntivi e le giustificazioni contrarie offerte dalla contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo della CTR non violasse la norma.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha escluso che il ragionamento della CTR integrasse un uso illegittimo delle presunzioni, valorizzando la pluralità e concordanza degli indizi.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte ha escluso il vizio di motivazione apparente della sentenza tributaria, ritenendo comprensibile il percorso argomentativo della CTR.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato escluso che la sentenza impugnata fosse nulla per mancanza di motivazione, poiché la motivazione era graficamente esistente e logicamente intellegibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, senza che la Corte ravvisasse alcuna violazione.

  • art. 111 Cost.

    La Corte ha escluso la violazione del canone costituzionale di motivazione, ritenendo la decisione della CTR sufficientemente argomentata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi formalmente costruiti come violazioni di legge ma sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi sulla nullità per motivazione apparente, ritenuti infondati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, osservando che le censure riguardavano in realtà la valutazione delle prove e non fatti storici completamente trascurati.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza delle dichiarazioni degli acquirenti; la Corte ha comunque ribadito che la valutazione delle giustificazioni rese in sede amministrativa spetta al giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte non condivida la valutazione compiuta.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • L’accertamento analitico-induttivo può essere fondato su un quadro presuntivo unitario, composto da più indizi tra loro concordanti, purché non si faccia ricorso a meri dati isolati privi di adeguato supporto.
  • I valori OMI non sono prova legale del maggior corrispettivo, ma possono concorrere, come presunzione semplice, con altri elementi indiziari quali dati di mercato, perizie, mutui e movimentazioni bancarie.
  • Le perizie predisposte su incarico di istituti di credito e i prelievi bancari degli acquirenti possono assumere rilievo indiziario se inseriti in un contesto complessivo coerente; la loro valutazione è riservata al giudice di merito.
  • Le dichiarazioni giustificative rese dagli acquirenti in sede amministrativa non vincolano il giudice, che può ritenerle generiche o non decisive alla luce dell’intero compendio probatorio.
  • Non integra necessariamente il divieto di praesumptio de presumpto la valorizzazione di più indizi relativi a immobili omogenei ubicati nel medesimo complesso edilizio, quando il ragionamento presuntivo sia ancorato a elementi fattuali ulteriori e convergenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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