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Sentenza

Sentenza n. 10903/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Roma n. -OMISSIS-, emessa nel proc. R.g. n. 15782/2022 pubblicata in data 04.6.2025 e notificata alla Asl in data 30.7.2025

Giustizia amministrativa202515584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza e inesatta esecuzione della sentenza del TAR Roma che aveva imposto all'ASL l'attuazione del progetto terapeutico individuato dalla CTU, il rimborso delle spese documentate e il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato con la quale l'ASL era stata condannata a provvedere, direttamente o indirettamente mediante strutture accreditate, all'attuazione del progetto terapeutico delineato dalla CTU, nonché a rimborsare le spese documentate sostenute dai genitori nei limiti indicati nella sentenza. Le parti hanno concordato sulla necessità di chiarire, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., il contenuto quantitativo e qualitativo degli obblighi gravanti sull'ASL. L'ASL ha chiesto di scomputare dal rimborso i contributi comunali per l'autismo, le somme corrisposte a una cooperativa convenzionata e i costi di un progetto riabilitativo individuale erogato presso un centro accreditato. Ha inoltre contestato la conformità del trattamento svolto presso il nuovo centro scelto dalla famiglia, la sua natura sanitaria e la relativa autorizzazione. I ricorrenti hanno sostenuto che l'ASL non aveva mai offerto una presa in carico conforme al giudicato e che il trattamento ABA proseguito privatamente corrispondeva al progetto terapeutico riconosciuto dalla CTU. La memoria di replica dei ricorrenti è stata stralciata perché depositata tardivamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha ordinato all'ASL Roma 6 di dare esecuzione al giudicato. Quanto ai contributi comunali per l'autismo, ha escluso lo scomputo, poiché tali somme potevano essere liberamente destinate dalla famiglia ai trattamenti previsti dal regolamento regionale e non costituivano sostitutive delle prestazioni sanitarie dovute dall'ASL. Quanto alle somme corrisposte alla Cooperativa Alteya, ha ritenuto non provato che le prestazioni socio-educative genericamente documentate corrispondessero alle specifiche prestazioni indicate dalla CTU; ha ammesso lo scomputo soltanto per le ore di parent training effettivamente svolte e documentate. Ha escluso lo scomputo dei costi del progetto erogato presso il centro accreditato, poiché le prestazioni di neuropsicomotricità e logopedia non risultavano coincidenti con il progetto della CTU, che prevedeva trattamento cognitivo-comportamentale e logopedia con metodologia PROMPT. Quanto al nuovo centro scelto dalla famiglia, l'ASL non aveva fornito elementi puntuali per dimostrare la non conformità del trattamento ABA al giudicato né l'assenza delle competenze professionali necessarie. Il trattamento ABA rientra nei LEA e presenta natura mista sanitaria e socio-assistenziale; l'indicazione dell'IVA nelle fatture non ne muta la natura. L'ASL, non avendo offerto una presa in carico conforme, doveva garantire l'esecuzione indiretta mediante strutture idonee, così da assicurare la continuità terapeutica. È stato inoltre rilevato il mancato pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza da eseguire. In caso di persistente inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute, con facoltà di subdelega, da attivare su richiesta formale dei ricorrenti dopo la scadenza del termine concesso. È stata accolta anche la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: la penalità, con misura pari al tasso legale, decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, alternativamente, fino all'insediamento del commissario ad acta. L'ASL è stata condannata al pagamento di euro 1.500, oltre accessori, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudice dell'ottemperanza può chiarire e precisare il contenuto degli obblighi derivanti dal giudicato, anche sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La penalità di mora può essere applicata anche in relazione a condanne pecuniarie; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Per le condanne al pagamento di somme di denaro, l'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza; le relative prestazioni hanno natura mista sanitaria e socio-assistenziale.

  • Regolamento regionale Lazio 15 gennaio 2019, n. 1

    Il sostegno è inteso come un contributo alle spese per trattamenti, alle famiglie dei minori con disturbi dello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età, che intendono liberamente avvalersi dei programmi psicologici e comportamentali strutturati ... nonché degli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta ...

    I contributi regionali per l'autismo possono essere utilizzati liberamente per i trattamenti contemplati dal regolamento e non devono essere necessariamente imputati al trattamento ABA riconosciuto come dovuto dall'ASL.

  • art. 26 l. 833/1978

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il richiamo al centro accreditato ex art. 26 rileva per identificare la natura del progetto riabilitativo erogato, che deve comunque essere confrontata con le specifiche prestazioni oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare e specificare il contenuto del giudicato, verificando la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra le prestazioni imposte dalla sentenza e quelle concretamente offerte o erogate dall'amministrazione.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione di assicurare una prestazione sanitaria direttamente o indirettamente, l'amministrazione deve garantire una presa in carico effettivamente conforme al progetto terapeutico e, se non dispone di strutture proprie idonee, individuare strutture accreditate capaci di erogare le medesime prestazioni, assicurando la continuità terapeutica.
  • Ai fini dello scomputo delle somme dovute in esecuzione di una condanna al rimborso, l'amministrazione deve dimostrare con documentazione specifica che le prestazioni già erogate coincidano con quelle oggetto del giudicato; indicazioni generiche sulle attività svolte non sono sufficienti.
  • I contributi pubblici destinati alle famiglie per trattamenti relativi ai disturbi dello spettro autistico non sono automaticamente scomputabili dalle somme dovute dall'ASL quando il contributo può essere liberamente destinato a una pluralità di trattamenti e non remunera necessariamente la specifica prestazione sanitaria posta a carico dell'ASL.
  • Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza e la sua natura sanitaria mista non è esclusa dalla circostanza che le fatture rechino l'IVA o che il trattamento sia erogato da un centro diverso da quello originariamente frequentato, ove l'amministrazione non dimostri puntualmente la non conformità delle prestazioni al progetto giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto anche il pagamento di somme di denaro, l'astreinte può essere fissata in misura pari agli interessi legali; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e cessa con il soddisfacimento del credito o con l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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