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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14402/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Brescia con i seguenti motivi principali: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) per aver riqualificato i fatti ex art. 572 c.p. in atti persecutori (art. 612-bis c.p.) con riferimento a condotte successive alla cessazione della convivenza; 2) difetto della condizione di procedibilità per alcune denunce/querela (contestazione che la querela valida sarebbe solo quella del 27/09/2022 relativa a un episodio distinto); 3) travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione riguardo all'affermazione degli atti persecutori, in particolare sull'incidenza dell'installazione del GPS prima della cessazione della convivenza; 4) contrasto e carenza motivazionale circa l'attendibilità della persona offesa e dei testi; 5) carenza motivazionale circa la valutazione dei messaggi tra le parti e l'assenza di stato d'ansia o timore; 6) carenza motivazionale circa l'an e il quantum del risarcimento liquidato alla parte civile.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha confermato i principi applicati dalla Corte d'appello che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva: dichiarato l'inutilizzabilità del contenuto della chat estratta in violazione dell'art. 254 c.p.p.; assolta l'imputato dal delitto di maltrattamenti per i fatti commessi fino ad aprile 2022; riqualificato e condannato l'imputato per i comportamenti successivi alla cessazione della convivenza ai sensi dell'art. 612-bis c.p., determinando la pena in mesi dieci di reclusione e riducendo la provvisionale a euro 3.000,00. La Corte di cassazione ha richiamato l'operatività del potere del giudice di rinvio di riesaminare il compendio probatorio, ha confermato la correttezza della valutazione che ha considerato unitariamente la condotta persecutoria (anche comprendendo atti anteriori e successivi alla querela come segmenti di un'unica condotta abituale), ha ritenuto adeguata la valutazione dell'attendibilità della persona offesa e dei testi di riscontro e ha giudicato legittima la liquidazione e riduzione della provvisionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, che saranno liquidate dalla Corte d'appello di Brescia.

Norme richiamate

  • art. 572 cod. pen.

    Norma relativa ai maltrattamenti; la Corte d'appello aveva in prima battuta condannato l'imputato per questa fattispecie per i fatti commessi durante la convivenza, ma in sede di rinvio la relativa responsabilità è stata esclusa per i fatti fino ad aprile 2022.

  • art. 609-bis cod. pen.

    Norma relativa ai delitti di natura sessuale (richiamata in senso negativo: il Tribunale aveva assolto l'imputato da delitti di cui agli artt. 609-bis e 614 c.p.).

  • art. 614 cod. pen.

    Norma sulla violazione di domicilio; il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato da tale accusa.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Norma sugli atti persecutori (stalking). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie con riferimento a condotte successive alla cessazione della convivenza, applicando il principio per cui il reato è abituale: la tipicità si realizza per accumulo di atti reiterati, identificabili come segmenti di una condotta unitaria diretta a provocare uno stato di ansia o alterare le abitudini di vita della vittima.

  • art. 254 c.p.p.

    Norma sulle modalità di acquisizione dei dati e del contenuto di dispositivi informatici/telematici; la Corte ha rilevato che l'estrapolazione dei messaggi era avvenuta di iniziativa della polizia giudiziaria in violazione del comma 2 dell'art. 254 ed ha dichiarato l'inutilizzabilità del contenuto della chat.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al principio di correlazione fra accusa e sentenza; la Corte ha confermato che la riqualificazione giuridica in appello è ammissibile purché la nuova definizione fosse prevedibile e la difesa abbia potuto esercitare i propri diritti, senza peggioramento "in peius" del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) e e))

    Previsioni sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge penale sostanziale e processuale, travisamento della prova, mancanza o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha ritenuto tali motivi infondati o meramente assertivi nel caso concreto.

  • art. 538 c.p.p.

    Norma che consente la liquidazione del risarcimento in sede penale a favore della parte civile; la Corte ha ritenuto corretta la statuizione sul risarcimento, pur riducendo la provvisionale.

  • artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul pagamento delle spese di rappresentanza e difesa a favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio; la sentenza dispone il pagamento a favore dello Stato con decreto della Corte d'appello.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto del principio del giusto processo: la riqualificazione dell'accusa è compatibile se resta prevedibile e la difesa può esercitare le proprie ragioni.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla tutela dei dati personali; il provvedimento contiene l'istruzione di omettere le generalità e i dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di atti persecutori (art. 612-bis) il reato è abituale: conta la pluralità e l'unitarietà della condotta nel suo complesso, non la datazione di ogni singolo episodio; atti anteriori o successivi alla querela possono essere considerati segmenti della medesima condotta persecutoria.
  • La querela come condizione di procedibilità per reati che la richiedono si riferisce all'evento tipico complessivo: se la vittima manifesta volontà punitiva con riferimento alla condotta persecutoria nel suo insieme, la querela può essere ritenuta valida anche se non enumera dettagliatamente ogni singolo atto.
  • Il giudice d'appello può procedere a riqualificazioni giuridiche dell'imputazione anche in assenza di impugnazione da parte della pubblica accusa, purché la nuova qualificazione fosse prevedibile e la difesa abbia potuto efficacemente partecipare al contraddittorio (divieto di peggioramento 'in peius').
  • Nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione per carenze motivazionali o vizi di utilizzabilità di prove, il giudice di merito ha poteri di nuovo esame del materiale probatorio, ma non può riprodurre i medesimi vizi evidenziati dalla Cassazione; deve colmare le lacune indicate dalla decisione rescindente.
  • Le acquisizioni probatorie illegittime (es. estrapolazione di chat in violazione delle norme sull'acquisizione dei dati) possono essere dichiarate inutilizzabili e devono essere escluse dalla valutazione, senza tuttavia invalidare automaticamente l'intero giudizio se esistono riscontri esterni sufficienti.
  • Le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione del materiale probatorio, senza dimostrare illogicità o contraddittorietà manifesta nella motivazione, sono generalmente inammissibili in sede di legittimità.

Testo integrale

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