Sentenza n. 2993/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento reso dal Comune di Crispano, I Settore Attività produttive e SUAP prot. n. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0092306del 22.7.2024, comunicato in pari data alla ricorrente, di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea e comunicazione dei termini, ai sensi dell’art. 14, comma 2, e art. 14-bis della l. 241-1990, con la quale è stata rigettata l’istanza ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente in uno alla società Wind Tre S.p.A.; - del verbale della Conferenza dei servizi avente ad oggetto autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore 20 W, convocata in data 29.05.2024 e redatto durante lo svolgimento della stessa l’8.7.2024; - del parere negativo all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30.5.2024, comunicato alla ricorrente il 14.6.2024; - ove occorra e per quanto d’interesse, del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e delle Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel parere di cui al doc. 2; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da Cellnex Italia S.p.A. il 12/02/2025 e depositati in giudizio il 24/02/2025: - del provvedimento del 10.01.2025 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano, avente ad oggetto: “Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore a 20 W. Comunicazione all’ARPAC. CONCLUSIONE NEGATIVA DEL PROCEDIMENTO E DIVIETO DI PROSECUZIONE”, trasmesso a mezzo pec con nota SUAP, prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO/0005346 del 10/01/2025; - della comunicazione motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 prot. REP_PROV_NA/NA-SUPRO 0172862/17-12-2024 del 17 dicembre 2024 reso dal responsabile del I Settore – Attività produttive e Suap, del Comune di Crispano; - per la parte di interesse, dell’Ordinanza di demolizione n. 7 del 25 novembre 2024, resa dal Responsabile del V Settore del Comune di Crispano, allegata alla predetta comunicazione dei motivi ostativi; - del parere negativo all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 reso dal V Settore Programmazione e Pianificazione Urbanistica del Comune di Crispano del 30.5.2024, comunicato alla ricorrente il 14.6.2024; - ove occorra e per quanto d’interesse, del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Crispano nella parte in cui si pone in contrasto con l’intervento di cui all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 inoltrata dalla ricorrente e delle Norme Tecniche di attuazione del Comune di Crispano, in particolare l’art. 20 NTA citato nel parere di cui al doc. 2; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l’annullamento degli atti già impugnati con ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base alta 33 metri e successivo provvedimento di conclusione negativa del procedimento con divieto di prosecuzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 22 luglio 2024, adottato all’esito negativo della conferenza di servizi relativa all’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base in area privata, nonché il verbale della conferenza, il parere urbanistico negativo del 30 maggio 2024, il PUC e le NTA comunali nella parte ritenuta ostativa. Ha dedotto violazione degli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3, 7, 10-bis e 14-bis l. n. 241/1990, degli artt. 24 e 97 Cost., difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e omessa valutazione degli elementi di fatto, irragionevolezza, arbitrarietà e violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione. In particolare, ha contestato: la rilevanza attribuita alla presenza di un manufatto abusivo e alla trasformazione urbanistica non autorizzata dell’area; la necessità di un Piano Urbanistico Attuativo per la zona di trasformazione AT6; il riferimento alla prossimità di una caserma dei Carabinieri quale zona militare sensibile; il rinvio alla futura acquisizione di una certificazione ARPAC sui campi elettromagnetici. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento del 10 gennaio 2025, la comunicazione dei motivi ostativi, l’ordinanza di demolizione e gli atti presupposti, deducendo la riapertura illegittima di un procedimento già concluso, la reiterazione e integrazione postuma del diniego, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e istruttoria, lo sviamento e la lesione del legittimo affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il diniego del 22 luglio 2024 fosse plurimotivato e che fosse sufficiente la resistenza di una sola ragione autonoma per sorreggerlo. In particolare, ha considerato legittimo e dirimente il motivo relativo alla presenza sull’area di un manufatto abusivo e alla trasformazione urbanistica non autorizzata dell’intero suolo. L’art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 attribuisce all’autorizzazione per le reti pubbliche di comunicazione elettronica anche la valutazione di compatibilità urbanistico-edilizia delle opere, sicché il Comune può verificare, nell’ambito del procedimento unico, la regolarità edilizia dell’area e degli immobili interessati. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego fondato sulla collocazione dell’area nella zona di trasformazione AT6, già pianificata nella sua configurazione futura con previsione delle aree edificabili e delle opere di urbanizzazione, poiché l’installazione avrebbe occupato l’area di sedime destinata all’edificazione e avrebbe ostacolato l’attuazione del PUC; in tale specifico contesto, il principio secondo cui le infrastrutture di telecomunicazione possono essere collocate in qualsiasi zona non esclude l’efficacia di vincoli urbanistici puntuali diretti a soddisfare uno specifico interesse pubblico. Ha invece ritenuto illegittima, perché priva di base normativa, la ragione fondata sulla prossimità alla caserma dei Carabinieri, non risultando una norma che vieti l’installazione di stazioni radio base nelle vicinanze di tali strutture; tuttavia, tale ragione non era necessaria a sostenere il diniego. La censura relativa al riferimento alla futura certificazione ARPAC è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché l’eventuale annullamento parziale non avrebbe eliminato le autonome ragioni ostative. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento del 10 gennaio 2025 era stato adottato dopo la conclusione della conferenza di servizi del 22 luglio 2024 e non poteva incidere sulla validità ed efficacia del primo diniego. Il Comune avrebbe potuto riaprire il procedimento soltanto mediante strumenti di autotutela, non utilizzati. I motivi aggiunti sono stati dichiarati anche in parte inammissibili quanto all’ordinanza di demolizione, non essendo state formulate specifiche censure contro tale atto, oltre a ogni questione sulla legittimazione della ricorrente. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003
L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione
L’autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica costituisce titolo unico e comprende la verifica di compatibilità urbanistica ed edilizia; il Comune può quindi accertare, nel procedimento autorizzatorio, la regolarità dell’area e degli immobili interessati.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; nel caso concreto il diniego è stato valutato anche alla luce della compatibilità urbanistica ed edilizia dell’intervento.
art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990
La conferenza di servizi si conclude con una determinazione motivata dell’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti; tale determinazione ha natura conclusiva e non meramente endoprocedimentale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi non consente di riaprire unilateralmente un procedimento già definitivamente concluso dalla conferenza di servizi né sostituisce gli strumenti di autotutela necessari per incidere sul precedente diniego.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento può essere resa anche per relationem mediante il recepimento del parere presupposto, purché le ragioni ostative risultino sufficientemente individuate e siano autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, il rigetto della censura contro una sola ragione idonea a sorreggere il dispositivo rende superfluo l’esame delle ulteriori censure e conserva l’efficacia dell’atto.
- Nel procedimento per l’autorizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, l’autorizzazione unica comprende anche la valutazione di compatibilità urbanistica ed edilizia; l’amministrazione comunale può pertanto verificare la regolarità edilizia dell’area e degli immobili interessati, anche quando l’impianto non venga materialmente collocato sull’edificio abusivo.
- Il principio per cui le infrastrutture di telecomunicazione possono essere installate indipendentemente dalla destinazione urbanistica generale della zona non impedisce il diniego quando l’area sia assoggettata a una pianificazione puntuale, già conformata per specifiche edificazioni e opere di urbanizzazione, e l’impianto sia incompatibile con tale assetto pianificatorio.
- La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi esaurisce il procedimento; l’amministrazione non può riaprire unilateralmente il procedimento e reiterare il diniego, se non attraverso gli strumenti di autotutela previsti dall’ordinamento.
- Il riferimento alla prossimità di una caserma dei Carabinieri non può costituire autonomo motivo ostativo all’installazione di una stazione radio base in assenza di una specifica disposizione normativa o regolamentare che vieti tale collocazione.
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