Cassazione Penale, Sentenza n. 4518/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: 1) il Tribunale del riesame non avrebbe valutato la sussistenza del carattere di concretezza e attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); 2) mancata adeguata motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura applicata e mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive, anche alla luce della natura del reato contestato e delle condizioni di salute e della sospensione dal servizio del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione specifica e sufficiente circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, considerata la qualifica del ricorrente (funzionario di Polizia Giudiziaria e incarichi nei servizi di informazione e sicurezza presso la Presidenza del Consiglio) e l'accesso a informazioni privilegiate e coperte da segreto, nonché la possibile funzionalizzazione di tali conoscenze per ulteriori reati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto coerente e proporzionata la scelta della misura degli arresti domiciliari, idonea a limitare le potenziali rivelazioni sia isolando il soggetto dai luoghi e dai contesti dove erano stati commessi o erano raccolti i dati sensibili, sia limitando la libertà personale in modo da rendere più difficili le rivelazioni. Per tali ragioni è stato respinto il ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23, comma 8), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste da tale disposizione (procedura di trattazione a distanza); la norma è richiamata a fini processuali-organizzativi e non incide sul merito delle valutazioni cautelari
Massime di principio
- La valutazione del pericolo di reiterazione richiede motivazione specifica sulla concretezza e attualità del rischio; l'appartenenza a ruoli con accesso a informazioni privilegiate o segrete aggrava il rischio e giustifica misure più restrittive
- La scelta della misura cautelare deve essere sorretta da ragioni di adeguatezza e proporzionalità: misure che limitino l'accesso a determinate aree o la possibilità di comunicare informazioni sensibili possono essere giustificate per prevenire rivelazioni
- Condizioni personali del destinatario (es. problemi di salute, sospensione dal servizio) sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti: vanno bilanciati con la natura delle esigenze cautelari e la concreta capacità del soggetto di porre in essere il pericolo temuto
- In sede di impugnazione la difesa dovrebbe sollevare e provare specificamente l'assenza di concretezza del pericolo o proporre alternative concrete e misure meno afflittive adeguate a mitigare i rischi evidenziati dal giudice
- Il giudice del riesame deve esplicitare la relazione tra i fatti contestati, il ruolo del soggetto e le misure adottate (cioè come la misura riduca materialmente il rischio) per evitare annullamenti o censure in Cassazione
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