Sentenza del 17/07/2019 n. 19197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004-2007, sostenendo che gli immobili fossero rurali e strumentali all'attività agricola e quindi esenti dal tributo. Dopo il parziale accoglimento dei ricorsi in primo grado e il rigetto dell'appello del Comune da parte della CTR, il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo relativo alla presunta contraddizione tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello; il secondo relativo all'erronea applicazione dell'efficacia retroattiva quinquennale prevista dal D.L. n. 70 del 2011 alle domande di accatastamento presentate nel 2009 e nel 2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che il contrasto tra motivazione e dispositivo costituisse un mero errore materiale correggibile con il procedimento di rettifica, non un vizio da far valere con ricorso per cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che l'efficacia retroattiva quinquennale prevista dal D.L. n. 70 del 2011 opera solo per le domande di classamento presentate secondo la procedura introdotta da tale decreto e non per accatastamenti effettuati nel 2009 e nel 2010 con procedure diverse. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando i ricorsi originari del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.200 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina necessariamente la nullità della sentenza: quando il contenuto della decisione è comunque comprensibile, si tratta di un errore materiale e non di un vizio concettuale.
Artt. 287 e 391-bis c.p.c.
Gli errori materiali presenti in una sentenza devono essere corretti mediante il procedimento di rettifica, anziché essere impugnati con ricorso per cassazione.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994
Gli immobili riconosciuti rurali e iscritti in catasto nelle categorie A/6 o D/10, quando sussistono i requisiti di legge, non sono soggetti all'ICI.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7
"in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"
La retroattività quinquennale del riconoscimento catastale della ruralità si applica esclusivamente alle domande presentate tramite la procedura prevista dal decreto e non può essere estesa ad accatastamenti anteriori effettuati con modalità diverse.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI derivante dalla ruralità dell'immobile non è sufficiente che il fabbricato sia utilizzato nell'attività agricola: occorre anche il riconoscimento catastale della categoria rurale prevista dalla legge e la sussistenza dei relativi requisiti.
- La retroattività quinquennale del classamento in categoria A/6 o D/10 opera solo se il contribuente ha seguito la specifica procedura prevista dal D.L. n. 70 del 2011; non si applica automaticamente agli accatastamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore della norma.
- Un errore evidente di coordinamento tra motivazione e dispositivo, quando la decisione resta comunque comprensibile, va trattato come errore materiale da correggere con rettifica e non come motivo di ricorso per cassazione.
- In presenza di accertamenti ICI relativi ad annualità anteriori alla domanda di classamento, bisogna verificare la data, la procedura concretamente utilizzata e la normativa vigente al momento della richiesta: il solo successivo accatastamento in D/10 non garantisce automaticamente l'esenzione per il passato.
- La Cassazione può decidere direttamente nel merito e rigettare la pretesa del contribuente quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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