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Sentenza

Sentenza n. 1463/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del Prefetto della Provincia di Milano -OMISSIS- emesso in data 1 marzo 2025 e notificato al ricorrente in data 5.03.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore in data 03.09.2024 su istanza del richiedente datore di lavoro sig. -OMISSIS- prodotta in data 27.03.2023 a seguito del c.d. decreto flussi.

Giustizia amministrativa202501901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, disposta a seguito dell'accertata non genuinità del certificato di idoneità alloggiativa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 1° marzo 2025, con cui era stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi, deducendo, secondo quanto emerge dalla precedente fase cautelare, l'erroneità dell'accertamento relativo al certificato di idoneità alloggiativa e la lesione delle garanzie partecipative, poiché non era stato posto in condizione di produrre un certificato corretto. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto che il documento potesse essere affetto da un mero errore materiale e aveva ordinato il riesame. A seguito del riesame, l'Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, comunicato sotto forma di lettera al difensore, confermando la revoca sulla base di una rinnovata istruttoria e di una motivazione più ampia, secondo cui il certificato risultava contraffatto e la successiva produzione di documentazione idonea non avrebbe potuto sanare la violazione. Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, senza notificarli alla controparte costituita e senza formulare censure specifiche contro il nuovo provvedimento.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo atto adottato dall'Amministrazione all'esito del riesame è stato qualificato come provvedimento di conferma propria: esso, fondandosi su una rinnovata istruttoria e su una motivazione più ampia e articolata, si sostituisce al provvedimento originariamente impugnato, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sul ricorso introduttivo. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché semplicemente depositati e non notificati alla controparte costituita; pertanto, non potevano ampliare il thema decidendum né introdurre l'impugnazione del provvedimento confermativo. Inoltre, il nuovo atto non era stato oggetto di censure specifiche. Le spese sono state compensate, avuto riguardo all'esito della fase cautelare e all'assenza di difese sostanziali dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile adozione di una sentenza in forma semplificata

    È richiamato quale fondamento dell'avviso dato in udienza circa la questione decisiva e la possibile definizione semplificata del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati insieme alla normativa nazionale a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, all'esito di un riesame ordinato in sede giurisdizionale, l'Amministrazione adotta un nuovo provvedimento fondato su una rinnovata istruttoria e su una motivazione autonoma e più ampia, tale atto costituisce conferma propria e si sostituisce al provvedimento originariamente impugnato, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale.
  • I motivi aggiunti diretti contro un nuovo provvedimento devono essere notificati alla controparte costituita; il loro semplice deposito non consente di ampliare il thema decidendum e può valere, al più, come memoria difensiva.
  • La mancata notificazione dei motivi aggiunti comporta la loro inammissibilità quando essi siano destinati a introdurre l'impugnazione di un provvedimento sopravvenuto; l'inammissibilità è ulteriormente evidente se l'atto non contiene censure specifiche contro il nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaTermini del procedimento

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