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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28396/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento emessi per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2011, concernenti rettifiche in materia di prezzi di trasferimento infragruppo. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli atti di primo grado, ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'adozione, da parte della contribuente, di corrispettivi artificiosi o comunque distanti dal valore normale nelle forniture di servizi infragruppo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha denunciato falsa applicazione dell'art. 110, comma 7, del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico la prova del concreto vantaggio fiscale di gruppo e avesse escluso la possibilità di fondare la rettifica su presunzioni semplici, nonostante l'Ufficio avesse specificamente contestato l'analisi dei comparables adottata dalla società e avesse svolto una propria analisi di transfer pricing.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di transfer pricing, l'art. 110, comma 7, TUIR non introduce una disciplina antielusiva in senso proprio e che, quindi, l'onere dell'Amministrazione riguarda l'allegazione e prova dell'esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente dimostrare la corrispondenza dei prezzi al valore di mercato ai sensi dell'art. 9, comma 3, TUIR. Poiché la CTR aveva invertito tale riparto dell'onere probatorio e aveva richiesto all'Ufficio la prova del vantaggio fiscale concreto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    È norma finalizzata a reprimere il transfer pricing; non richiede la prova del concreto vantaggio fiscale del contribuente e si applica anche in difetto di dimostrazione di un'effettiva maggiore fiscalità estera o del conseguimento di un beneficio fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo a prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre il contribuente deve dimostrare che i corrispettivi applicati corrispondono al valore normale.

  • art. 9, comma 3, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    È il parametro cui occorre fare riferimento per verificare il valore normale delle operazioni e la loro conformità ai prezzi di mercato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di prezzi di trasferimento infragruppo, l'Amministrazione finanziaria non deve provare un concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, essendo sufficiente dimostrare l'esistenza di operazioni tra imprese collegate a prezzi apparentemente inferiori al valore normale.
  • Una volta contestata dall'Ufficio la non conformità al valore di mercato delle transazioni infragruppo, grava sul contribuente l'onere di provare che i prezzi praticati siano effettivamente normali, secondo il criterio del valore di mercato previsto dal TUIR.
  • Il giudice di merito incorre in errore di diritto se, in materia di transfer pricing, attribuisce all'Amministrazione l'onere di dimostrare il vantaggio fiscale concreto o esclude la possibilità di fondare la rettifica su elementi presuntivi e su un'analisi critica dei comparables.
  • L'art. 110, comma 7, TUIR opera come norma di contrasto al disallineamento dei prezzi infragruppo rispetto al mercato, non come disciplina antielusiva subordinata alla prova di una specifica finalità di risparmio d'imposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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