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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06498/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato e corredato da motivi aggiunti, contestava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati ascritti. In particolare si deduceva un vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per ricettazione, sostenendosi la non configurabilità del delitto e la riconducibilità della condotta a un mero illecito amministrativo in materia di targhe. Nei motivi aggiunti venivano inoltre introdotte ulteriori questioni: asserita inoffensività delle condotte, richiesta di attenuanti generiche e invocazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva però che tali censure riproducevano in sostanza doglianze già dedotte in appello e disattese, senza un effettivo confronto con la motivazione di merito, mentre i motivi nuovi introducevano temi non dedotti con il ricorso originario e non prospettati in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero manifestamente infondate e, soprattutto, prive di specificità perché meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi nuovi, poiché in parte non collegati ai capi o punti della decisione impugnata già investiti dal ricorso originario e in parte relativi a questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    procedimento viene trattato senza la partecipazione delle parti

    Il procedimento di legittimità è stato trattato senza partecipazione delle parti, sicché non è stata accolta l'istanza di trattazione orale.

  • art. 100, comma 14, cod. strada

    La falsificazione della targa è ricondotta alla disciplina del codice della strada che rinvia, per tale condotta, al codice penale, nell'ambito dei delitti.

  • art. 100, comma 12, cod. strada

    L'uso di targa falsa è sanzionato in via amministrativa e può eventualmente concorrere con il delitto di ricettazione, ma non lo esclude.

  • art. 131-bis c.p.

    L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato evocato nei motivi nuovi, ma la Corte ne ha rilevato l'inammissibilità perché questione nuova non dedotta nei precedenti gradi.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma processuale richiamata per il rito camerale senza partecipazione delle parti.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili quando si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata; in tal caso difettano di specificità e risultano meramente apparenti.
  • I motivi nuovi in cassazione devono riguardare i capi o i punti della decisione già investiti dal ricorso originario; se introducono questioni del tutto nuove o non prospettate nei gradi precedenti sono inammissibili.
  • La falsificazione di una targa veicolare, ove disciplinata dal codice della strada con rinvio al codice penale, può assumere rilievo penale come delitto; l'eventuale disciplina amministrativa dell'uso di targa falsa non elide la configurabilità del diverso reato di ricettazione quando la targa falsa sia stata ricevuta e utilizzata.
  • La deduzione in cassazione di istituti come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente prospettata nei gradi di merito, salvo che si tratti di profili effettivamente rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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