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Sentenza

Sentenza del 09/05/2023 n. 12409 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava la decisione che aveva derubricato la sanzione prevista dal D.Lgs. n. 504/1995 (TUA), art. 59, comma 1, lett. a), in favore dell'applicazione della norma piu' mite del D.Lgs. n. 471/1997, art. 13. La controversia verteva sull'esercizio, dal 15.1.2003 al 12.9.2003, dell'attivita' di grossista di energia elettrica senza la licenza/autorizzazione prevista e sull'omesso versamento delle accise; questioni processuali attinenti al vincolo derivante da precedente pronuncia di Cassazione (n. 3098/2014) e alla rilevanza del ius superveniens introdotto dal D.Lgs. n. 26/2007 furono altresi' dibattute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della C.T.R. di rinvio e decidendo nel merito con il rigetto del ricorso originario della societa' contribuente. La Corte ha ritenuto che la novella normativa del 2007 non abbia abrogato la punibilita' della condotta del grossista senza titolo autorizzatorio ma abbia solo riorganizzato la disciplina; pertanto l'illecito era sussistente ratione temporis e la sanzione ex art. 59, comma 1, lett. a) TUA (nella misura minima pari al doppio dell'imposta evasa nel caso di specie) era applicabile. La Corte ha inoltre ritenuto non fondata l'applicazione della lex mitior e ha considerato proporzionata la sanzione; ha compensato le spese del merito e posto a carico della societa' le spese di Cassazione e del presente giudizio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise)

    art. 59, comma 1, lett. a), lett. d), comma 3; art. 53 (commi 1,2,4,5,7)

    La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, l'avvio dell'attivita' di grossista senza il titolo autorizzatorio o senza la denuncia prevista costituisse illecito sanzionabile ai sensi del previgente art. 59 comma 1 (equiparazione produttore/rivenditore). Dopo la riforma del 2007 la fattispecie non e' stata abrogata ma riorganizzata: le condotte del grossista senza autorizzazione rientrano ora nelle fattispecie di cui alla lett. d) o al comma 3 e restano punibili.

  • D.Lgs. n. 26/2007

    novella dell'art. 59 e art. 53 TUA

    La modifica e' qualificata come mera riorganizzazione sistematica della disciplina di settore (attuazione Direttiva 2003/96/CE) e non come ius superveniens che abolisce la punibilita'. Non costituisce norma piu' favorevole che imponga la lex mitior.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    Il principio del favor rei e la lex mitior non sono applicabili se la novella non produce una modifica sostanziale favorevole all'imputato. L'art. 7, comma 1 e' richiamato per i criteri di quantificazione delle sanzioni e per valutare la proporzionalita'.

  • D.Lgs. n. 471/1997

    La Corte ha escluso l'applicabilita' della norma piu' mite invocata dalla contribuente, in quanto la riforma del 2007 non costituisce lex mitior rispetto alla situazione di fatto: la sanzione piu' mite non trova applicazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; art. 384 c.p.c.; art. 324 c.p.c.; art. 378 c.p.c.; art. 384 c.p.c., comma 2

    La Cassazione ha precisato il vincolo della pronuncia di legittimita' nei confronti del giudice del rinvio: il principio enunciato vincola sulla corretta interpretazione di diritto, ma il giudice del rinvio conserva il libero riesame dei fatti. In applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso della societa'.

  • Codice civile

    Richiamato in relazione a questioni processuali sulla decorrenza e validita' degli atti di costituzione e procura; la Corte ha ammesso la memoria sottoscritta dal nuovo procuratore perche' la procura era pubblica.

Massime di principio

  • La modifica organica di una disposizione sanzionatoria (riordino sistematico) non costituisce automaticamente ius superveniens favorevole; occorre verificare se la novella riduca effettivamente il disvalore della condotta o la pena applicabile.
  • Se la legge sopravvenuta riformula la fattispecie senza eliminare la punibilita', non scatta la lex mitior e la norma piu' severa ratione temporis puo' essere applicata ai fatti anteriori, salvo diversa efficacia espressa.
  • La pronuncia di cassazione che enuncia un principio di diritto vincola il giudice del rinvio sulla corretta interpretazione normativa, ma il giudice del rinvio puo' liberamente rivedere la valutazione degli elementi di fatto, purché rispetti il principio di diritto enunciato.
  • Nel contenzioso tributario e sanzionatorio e' necessario distinguere tra 'licenza di esercizio' per produttori e 'autorizzazione/denuncia' per venditori/grossisti; l'omessa denuncia o autorizzazione puo' comunque integrare ostacolo all'accertamento dell'imposta e rimanere sanzionabile.
  • La buona fede invocata dal contribuente deve essere valutata in concreto e non sottrae automaticamente alla sanzione se risulta, come nel caso, che la condotta e i ritardi erano imputabili in tutto o in parte allo stesso contribuente.
  • La proporzionalita' delle sanzioni e il rispetto dei criteri comunitari vanno valutati sul caso concreto: una sanzione pari al doppio dell'imposta evasa puo' essere compatibile con il principio di proporzionalita' se adeguata alla gravita' della condotta e all'entita' dell'evasione.
  • Questione procedurale: l'ammissione di memorie e procuratori nuovi e' possibile se la procura e gli atti sono conformi alle prescrizioni formali (es. atto pubblico) ed esercizio processuale tempestivo.

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