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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14864/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone per gli anni d'imposta 2003-2005, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e determinando maggior IVA e IRAP; per il 2006 aveva rideterminato il reddito d'impresa sulla base dello scostamento dagli studi di settore. Aveva inoltre notificato avvisi ai soci per gli anni 2005 e 2006, per il maggior reddito imputato per trasparenza, seguiti da cartelle di pagamento. La CTP aveva annullato tutti gli atti; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, tra l'altro, che mancasse specifica contestazione della sentenza di primo grado, che non vi fosse prova della fittizietà delle operazioni e che fosse errato porre a carico dei contribuenti l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni. In Cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi, ma il testo riportato evidenzia in modo decisivo il tema processuale del contraddittorio: la società risultava cancellata dal registro imprese e uno dei soci era deceduto nel corso del giudizio d'appello; il decesso era stato comunicato alla CTR, ma il processo era proseguito senza interruzione, senza riassunzione nei confronti di tutti gli eredi. Il ricorso era stato inoltre notificato anche al soggetto deceduto, senza verifica degli eredi.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata costituzione del contraddittorio nel giudizio di appello a seguito del decesso di una parte. Poiché il processo avrebbe dovuto essere interrotto e poi riassunto nei confronti di tutti gli eredi ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 40 e 43, ma ciò non è avvenuto, la sentenza della CTR è stata dichiarata nulla e cassata. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio d'appello previa integrale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi del contribuente deceduto.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992

    Il decesso di una parte determina l'interruzione del processo tributario.

  • art. 43 d.lgs. n. 546 del 1992

    Dopo l'interruzione, il processo deve essere riassunto nei termini di legge; se il decesso riguarda una parte, la riassunzione va effettuata nei confronti di tutti gli eredi.

  • art. 43, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La riassunzione, quando è intervenuto il decesso della parte, deve avvenire nei confronti di tutti gli eredi del defunto.

  • art. 40 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte lo richiama come base normativa dell'interruzione del processo in caso di morte della parte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione del decesso di una parte impone l'interruzione del giudizio; la prosecuzione senza interruzione e senza successiva riassunzione integra una nullità rilevabile anche d'ufficio.
  • Quando una parte del giudizio muore, la riassunzione deve essere proposta nei confronti di tutti gli eredi del de cuius; la mancata integrazione del contraddittorio rende nulla la sentenza resa all'esito del processo così proseguito.
  • La nullità per difetto di contraddittorio non coincide con la mera irregolarità della notificazione del ricorso, ma attiene alla necessaria partecipazione in giudizio di tutti i litisconsorti effettivi.
  • Nei giudizi tributari con rapporti inscindibili o comunque segnati dalla necessità di partecipazione di tutti i successori della parte deceduta, il giudice deve verificare d'ufficio il rispetto del contraddittorio prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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