Sentenza n. 964/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto assoluto di detenzione di armi e munizioni e decreto ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e il successivo rigetto ministeriale del ricorso gerarchico. La vicenda traeva origine dal furto di un’arma da sparo, regolarmente denunciata, custodita in un armadio di legno non blindato collocato in un’abitazione utilizzata da terzi. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990, degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e degli artt. 20 e 20-bis l. n. 110/1975, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità e mancata considerazione delle memorie difensive. Ha sostenuto che non fosse stato instaurato alcun procedimento penale, che la comunicazione di avvio avesse richiamato erroneamente l’art. 20-bis l. n. 110/1975, che l’arma fosse stata custodita con adeguate cautele, che egli fosse privo di precedenti penali e professionalmente autorizzato a svolgere attività di guardia giurata e consulente per uffici giudiziari e forze dell’ordine. Ha inoltre contestato la ricostruzione ministeriale secondo cui egli avrebbe concesso a terzi l’abitazione. Il TAR ha preliminarmente ritenuto inammissibili le censure nuove proposte per la prima volta in sede giurisdizionale e non già formulate nel ricorso gerarchico, considerato che il ricorso gerarchico non sospende i termini per impugnare l’atto originario e non può ampliare tardivamente il thema decidendum. Nel merito, per le censure ammissibili, il ricorrente ha contestato l’assenza di un adeguato accertamento della sua inaffidabilità e del pericolo di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure nuove, relative soprattutto all’erroneo riferimento all’art. 20-bis l. n. 110/1975 nella comunicazione di avvio e alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali, perché non dedotte nel ricorso gerarchico e introdotte quando era ormai decorso il termine di sessanta giorni per impugnare il decreto prefettizio. Ha ritenuto infondate le censure ammissibili di difetto di istruttoria e motivazione. Il porto e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto e l’autorità di pubblica sicurezza deve poter esigere una piena e completa affidabilità del detentore, privilegiando l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità. Nel caso concreto, l’inaffidabilità non è stata desunta dalla mera pendenza di un procedimento penale, bensì dalla concreta e obiettiva modalità di custodia: l’arma era stata lasciata in un armadio di legno non blindato, collocato in un’abitazione occupata da terzi, i quali disponevano delle chiavi di accesso; il furto era avvenuto senza effrazione e l’armadio era stato facilmente forzato. Tale condotta ha violato l’elevato standard di diligenza imposto dall’art. 20 l. n. 110/1975 e ha concretizzato proprio il rischio che l’arma entrasse nella disponibilità di soggetti non autorizzati. Anche un solo episodio di incauta o omessa custodia, se sufficientemente pregnante sul piano prognostico, può fondare il giudizio di inaffidabilità. Sono stati ritenuti irrilevanti l’assenza di precedenti penali, la lunga detenzione regolare delle armi, la qualifica di guardia giurata e le attività professionali svolte per procure e forze dell’ordine, nonché la mancata espressa menzione di tali elementi nel provvedimento, poiché la modalità di custodia costituiva elemento autonomamente decisivo. È stato inoltre ritenuto legittimo il decreto ministeriale, sia quanto ai motivi propri sia quanto all’illegittimità derivata, essendo legittimo il provvedimento prefettizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato comunicazione alle parti della possibile declaratoria di inammissibilità delle censure nuove.
artt. 3, 7, 8 e 10 l. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure relative a motivazione, partecipazione e contraddittorio procedimentale; le relative censure nuove sono state dichiarate inammissibili.
artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. n. 773/1931
L’art. 39 è stato applicato quale base del potere prefettizio di vietare la detenzione di armi quando non sussista piena affidabilità; il relativo giudizio è ampiamente discrezionale e orientato alla prevenzione dei rischi per sicurezza e incolumità pubblica.
art. 20 l. n. 110/1975
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica
La disposizione impone uno standard di diligenza superiore a quello ordinario e richiede misure idonee a impedire che persone non autorizzate possano appropriarsi delle armi o utilizzarle.
art. 20-bis l. n. 110/1975
Il riferimento a tale disposizione nella comunicazione di avvio del procedimento è stato oggetto di una censura dichiarata inammissibile perché nuova rispetto al ricorso gerarchico.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto procedimento; la censura non è stata accolta.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buona amministrazione; il TAR non ha ravvisato violazioni.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi è fondato su una valutazione prognostica e ampiamente discrezionale della piena affidabilità del detentore, nella quale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità prevale sull’interesse privato alla disponibilità dell’arma.
- La mancata adozione di cautele idonee a impedire che terzi, inclusi i familiari e gli occupanti dell’abitazione, possano accedere all’arma costituisce elemento sintomatico di inaffidabilità ai fini dell’art. 39 T.U.L.P.S., anche se l’arma era stata regolarmente denunciata.
- Anche un solo episodio di incauta o omessa custodia può giustificare il divieto di detenzione quando, per le sue concrete modalità, sia sufficientemente pregnante sul piano prognostico e abbia esposto l’arma al rischio di appropriazione o utilizzazione da parte di soggetti non autorizzati.
- L’art. 20 l. n. 110/1975 impone nella custodia delle armi uno standard di diligenza superiore a quello ordinario: non è sufficiente collocare l’arma in un mobile chiuso se tale modalità non rende oltremodo difficile l’accesso di terzi, soprattutto quando l’immobile sia utilizzato da persone diverse dal detentore.
- Nel giudizio contro il provvedimento adottato a seguito di ricorso gerarchico sono inammissibili i motivi nuovi non dedotti nella sede amministrativa, quando sia già decorso il termine per impugnare l’atto originario; il ricorso gerarchico non sospende tale termine e non può essere utilizzato per ampliare tardivamente il thema decidendum.
- L’assenza di precedenti penali o la titolarità di altre autorizzazioni di polizia non impediscono il giudizio di inaffidabilità quando una concreta e grave violazione dei doveri di custodia dimostri, autonomamente, l’insufficiente affidabilità nella detenzione delle armi.
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