Cassazione Penale, Sentenza n. 2320/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla difesa contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. I motivi denunciati: (1) mancato riconoscimento della riduzione di pena per il rito abbreviato in ragione di una presunta tempestiva richiesta che la difesa riteneva formulata nel termine utile in relazione alla notifica del decreto di giudizio immediato; la difesa sosteneva che la prima notifica non avrebbe fatto decorrere il termine perché assente la consegna del decreto materiale, mentre avrebbe invece avuto efficacia la successiva notifica; (2) vizio di motivazione e illegittimità nella determinazione della pena, ritenuta non ravvicinata al minimo edittale e incoerente rispetto al fatto che la detenzione contestata riguardava una quantità esigua (circa 1,3 grammi di cocaina), nonché in contrasto con la giurisprudenza che avrebbe equiparato a quelle ipotesi concreti quantitativi molto più elevati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la prima notifica (del 20/11/2019) non avesse fatto decorrere il termine per la richiesta del rito abbreviato: la relata attestava la consegna del decreto e, per contestare tale relata, la difesa avrebbe dovuto proporre querela di falso; la successiva rinnovazione della notifica, intervenuta dopo l'instaurazione del dibattimento, non poteva far decorrere nuovamente il termine decadenziale di cui all'art. 458 c.p.p. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato adeguatamente la determinazione della pena, giustificando il modesto scostamento dal minimo con la presenza di carichi pendenti, la rilevanza della condotta in relazione alla qualità della sostanza (cocaina) e alla sua percentuale di principio attivo, e che il riconoscimento dell'attenuante per lucro di speciale tenuità non fosse inconciliabile con la misura della pena applicata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma prevista nel dispositivo (il testo fornito è parzialmente troncato sulla indicazione dell'importo).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma usata per la qualificazione del reato (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti); la Corte ha confermato l'inquadramento del fatto sotto questa disposizione.
codice penale, art. 62, n. 4
Riconosciuta dall'appello l'attenuante del "lucro di speciale tenuità"; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'attenuante in relazione alla monetizzazione dell'attività illecita.
codice di procedura penale, art. 458, comma 1
Termine decadenziale per la richiesta del giudizio abbreviato: la Corte ha stabilito che la prima notifica fa decorrere il termine e che la successiva rinnovazione non può farlo di nuovo se effettuata dopo l'instaurazione del dibattimento.
codice penale, art. 133 (primi comma e comma secondo, n.1 e n.2)
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha applicato i parametri di cui all'art. 133 per giustificare il modesto scostamento dal minimo edittale in presenza di specifici elementi aggravanti/valutativi (carichi pendenti, tipo e qualità della sostanza).
codice di procedura penale, art. 616
Norme procedurali collegate alle pronunce di inammissibilità e alle conseguenze processuali; la sentenza dispone le pronunce conseguenti all'inammissibilità nei termini del dispositivo richiamando l'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per chiedere il rito abbreviato si valuta dalla notifica attestata nella relata: per contestare la relata di notifica è necessario proporre querela di falso; la mera negazione non è idonea a sospendere o annullare la decorrenza del termine.
- Una successiva rinnovazione della notifica non sempre riapre il termine decadenziale: se la rinnovazione interviene dopo l'instaurazione del dibattimento non è efficace a far decorrere nuovamente il termine per la richiesta del rito abbreviato.
- In tema di determinazione della pena, il riconoscimento di una attenuante (anche della tenuità del lucro) non impedisce che il giudice motivi un modesto scostamento dal minimo edittale sulla base di altri elementi valutativi (pregresse vicende pendenti, qualità della sostanza, percentuale di principio attivo, gravità concreta della condotta).
- Per criticare in Cassazione la motivazione di merito occorre mostrare l'insufficienza o l'arbitrarietà della valutazione: argomentazioni generiche o contrapposizioni assertive rispetto alle scelte di fatto del giudice di merito sono spesso inammissibili o destinate al rigetto.
- Se si contesta la validità di una notifica o la consegna di un atto, è necessario attivarsi tempestivamente con strumenti idonei (es. querela di falso) e conservare tutte le prove documentali per evitare la perdita del termine e la inammissibilità del rimedio.
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