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Sentenza

Sentenza n. 2910/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202514150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 2 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna e ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, nonché la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduceva, in sostanza, il mancato rispetto del termine legale di conclusione del procedimento, individuato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il silenzio-inadempimento del Ministero, poiché il termine di quattro mesi previsto per il procedimento di riconoscimento del titolo estero era scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà esaminare la documentazione relativa al percorso di studi e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la disciplina europea e nazionale sul riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno. Nell’istruttoria dovrà considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e valutare l’eventuale adozione di misure compensative proporzionate. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, rilevante per la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone di valutare il titolo e la formazione conseguiti in altro Stato membro considerando il complesso delle competenze acquisite e, se necessario, prevedendo misure compensative proporzionate.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la base per l’adozione di eventuali misure compensative quando la formazione estera non risulti pienamente equipollente.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, divenuto Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Quando il termine legale per la conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro dell’Unione europea è decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso, sussiste il silenzio-inadempimento dell’autorità competente e il giudice amministrativo può ordinare la conclusione del procedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale estero, l’autorità competente deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’interessato, senza limitarsi a un raffronto formale tra i singoli titoli o percorsi formativi.
  • La valutazione della formazione estera deve considerare durata complessiva, livello e qualità delle attività formative, anche quando siano state svolte a tempo parziale, verificando che esse non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno richiesta dall’ordinamento nazionale.
  • Qualora il titolo estero non risulti pienamente equipollente, l’autorità competente deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente la domanda di riconoscimento.
  • In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può fissare un termine per la conclusione del procedimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine qualora l’amministrazione rimanga inerte.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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