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Sentenza

Sentenza n. 700/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento 1) della determinazione del Segretario generale della CCIAA di Genova prot. n. 519/Z del 13 settembre 2019, recante diniego di ammissione ai benefici economici di cui al decreto del commissario delegato n. 2 dell’11 gennaio 2019; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, inclusa la nota camerale prot. n. 12612/U dell’8 maggio 2019.

Giustizia amministrativa202000273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione ai benefici economici previsti per le imprese colpite dall’evento calamitoso del crollo del viadotto Polcevera, adottato dalla CCIAA di Genova

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego di ammissione alle misure di sostegno previste dall’art. 4 del d.l. n. 109/2018, convertito dalla l. n. 130/2018, deducendo la lesione del proprio interesse all’erogazione del beneficio. Il giudizio traeva origine da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale su opposizione della CCIAA di Genova. In corso di causa la CCIAA ha eccepito l’incompetenza funzionale inderogabile del TAR Liguria in favore del TAR Lazio, sede di Roma, sostenendo che gli atti impugnati rientrassero tra i provvedimenti commissariali adottati nell’ambito dello stato di emergenza dichiarato per il crollo del viadotto Polcevera.

La decisione

Il TAR Liguria ha dichiarato la propria incompetenza funzionale inderogabile in favore del TAR Lazio, sede di Roma, senza esaminare il merito delle censure contro il diniego del contributo. Il Collegio ha ritenuto che la controversia traesse origine dallo stato di emergenza dichiarato per il territorio ligure e dagli atti del commissario delegato, il quale aveva designato la CCIAA di Genova quale soggetto attuatore e le aveva attribuito il compito di individuare le imprese aventi diritto alle provvidenze economiche. Gli atti di diniego sono stati qualificati come provvedimenti di natura commissariale anche se formalmente adottati da un apparato amministrativo terzo autorizzato ad avvalersi dei poteri e delle strutture necessarie. La competenza appartiene quindi al TAR Lazio ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), c.p.a. La declaratoria, intervenuta all’esito del giudizio di merito, è stata resa con sentenza e non con ordinanza. La causa potrà essere riassunta davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate per il carattere procedimentale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 28 settembre 2018 n. 109, convertito nella l. 16 novembre 2018 n. 130

    Prevede le misure di sostegno economico per le imprese colpite dall’evento calamitoso del crollo del viadotto Polcevera; la controversia riguarda il diniego di ammissione a tali benefici.

  • art. 14, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, per le controversie relative agli atti commissariali adottati nelle situazioni emergenziali.

  • art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio le controversie aventi a oggetto ordinanze e provvedimenti commissariali adottati nelle situazioni di emergenza previste dalla normativa di protezione civile.

  • art. 47, comma 1, lett. i), d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1

    Stabilisce che i riferimenti alla precedente disciplina dell’art. 5 della l. n. 225/1992 devono intendersi riferiti agli artt. 24, 25 e 26 del d.lgs. n. 1/2018.

  • artt. 7, comma 1, lett. c), e 24, d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1

    Costituiscono il quadro normativo dello stato di emergenza dichiarato per il territorio della Regione Liguria in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro un termine perentorio e implica che, quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio, la decisione sia resa con sentenza.

Massime di principio

  • Rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio prevista dall’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. anche i provvedimenti concretamente adottati da un’amministrazione diversa dal commissario delegato, quando tale amministrazione operi quale soggetto attuatore o apparato del quale il commissario sia stato autorizzato ad avvalersi nell’ambito di una situazione emergenziale.
  • La natura commissariale di un provvedimento dipende dal collegamento funzionale con i poteri e le attività commissariali esercitati nella gestione dell’emergenza, non esclusivamente dall’autorità che lo sottoscrive formalmente.
  • Quando l’incompetenza funzionale viene rilevata e dichiarata all’esito del giudizio, la decisione deve essere adottata con sentenza; l’ordinanza è prevista per i casi di rilevazione dell’incompetenza in sede cautelare o nella camera di consiglio appositamente fissata per la decisione immediata sulla competenza.
  • La declaratoria di incompetenza funzionale non definisce il merito della controversia e consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente entro il termine perentorio previsto dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCalamità e ristoriCompetenza
RamiEmergenze e protezione civileProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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