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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12747/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato in aumento, nell'ambito di procedura DOCFA, la rendita proposta per un posto auto scoperto, elevando la classe catastale da prima a terza. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la motivazione dell'atto, valorizzando la posizione strategica del bene all'interno del porto turistico e affermando che la contribuente non aveva dimostrato l'erroneità della stima. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità; 2) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, sostenendo che la sola ubicazione del bene non bastasse a giustificare il riclassamento e che occorresse un confronto con immobili analoghi; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., contestando l'affermazione secondo cui l'onere di dimostrare la congruità della rendita gravasse sul contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, osservando che la CTR non aveva effettivamente pronunciato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, ma aveva utilizzato un'espressione solo equivoca. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che nella procedura DOCFA la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente quando la diversa rendita dipende da una valutazione tecnica del valore economico fondata su dati oggettivi conosciuti o conoscibili dal contribuente, senza necessità di motivazione rafforzata; nel caso concreto, il criterio valutativo usato dall'Ufficio era sufficiente. Ha respinto anche il terzo motivo, chiarendo che, nelle controversie sul classamento DOCFA, l'Amministrazione deve provare gli elementi di fatto giustificativi della pretesa, ma una volta assolto tale onere il contribuente può dover provare fatti estintivi o impeditivi; qui la CTR non aveva invertito illegittimamente l'onere della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore importo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    La censura è stata ritenuta priva di interesse perché la CTR non aveva realmente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata quale vizio processuale dedotto con il primo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato per contestare la motivazione dell'avviso di classamento; la Corte ha ritenuto sufficiente, nella fattispecie DOCFA, la motivazione basata su dati oggettivi e su una diversa valutazione tecnica.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione; la Corte ha escluso la necessità di motivazione rafforzata nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova del fondamento della pretesa catastale incombe sull'Amministrazione, fermo restando che il contribuente può assumere l'onere di provare fatti estintivi o impeditivi; nel caso concreto la CTR non aveva invertito l'onere probatorio in modo erroneo.

  • d.m. Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    È la base normativa della procedura DOCFA richiamata per individuare il regime motivazionale e probatorio del classamento.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in cassazione richiede una soccombenza sostanziale, assente quando si censura una parte della motivazione che non ha prodotto una statuizione sfavorevole effettiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando investe una parte della motivazione che non abbia determinato una concreta soccombenza sulla questione dedotta.
  • In materia di classamento catastale effettuato in procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente quando la diversa rendita deriva da una valutazione tecnica del valore economico basata su elementi oggettivi già noti o facilmente conoscibili dal contribuente.
  • La motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata ex post dall'Amministrazione nel giudizio; la sua sufficienza va valutata ex ante, in relazione alla capacità di consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
  • Quando l'Ufficio contesta la rendita proposta in DOCFA, l'Amministrazione deve indicare e provare gli elementi di fatto posti a fondamento della maggiore pretesa; solo dopo tale assolvimento può porsi, per il contribuente, un onere di prova contraria o di allegazione di fatti estintivi o impeditivi.
  • La mera esistenza di un'espressione infelice o equivoca nella motivazione della sentenza non basta a fondare il vizio se, nella sostanza, il giudice non ha adottato la statuizione processuale o di merito che la parte lamenta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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