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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 21.05.2018, comunicato in data 05.06.2018, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ed in particolare: - della Delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina per il personale della Polizia di Stato istituito presso la Questura di -OMISSIS- Cat. -OMISSIS- del 19.03.2018; - e, per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. -OMISSIS- del 28.07.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati anche se non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa201800467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro mesi, irrogata dal Capo della Polizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia che gli aveva irrogato la sospensione dal servizio per quattro mesi ai sensi del d.P.R. n. 737/1981, nonché gli atti disciplinari presupposti, deducendo in particolare la decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio della potestà disciplinare per inosservanza dei termini previsti dall'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981. La vicenda penale si era conclusa con una sentenza dichiarativa della prescrizione. La sentenza era stata trasmessa via PEC alla Questura il 27 ottobre 2016, su richiesta dell'Amministrazione, al fine di consentire l'adozione delle determinazioni relative al procedimento disciplinare. L'azione disciplinare era stata avviata il 1° marzo 2017. Il ricorrente ha sostenuto che, a tale data, erano già decorsi sia il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza sia quello di 40 giorni dalla sua notificazione all'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto sanzionatorio. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla decadenza della potestà disciplinare. I termini dell'art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 decorrono dalla conoscenza qualificata, da parte dell'Amministrazione, degli elementi fattuali emersi nel procedimento penale suscettibili di fondare l'azione disciplinare; non è necessario attendere il deposito della motivazione in cancelleria né il passaggio in giudicato della sentenza penale. Nel caso concreto, la conoscenza qualificata si era verificata il 27 ottobre 2016, quando la sentenza dichiarativa della prescrizione era stata trasmessa alla Questura. L'omessa indicazione, in tale comunicazione, dell'intervenuto passaggio in giudicato era irrilevante, poiché la norma non subordina l'avvio del procedimento disciplinare alla definitività della sentenza. Poiché il procedimento disciplinare era stato avviato il 1° marzo 2017, i termini di 120 e 40 giorni erano già scaduti; trattandosi di termini perentori, l'Amministrazione era decaduta dal potere disciplinare. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 6, d.P.R. n. 737/1981

    120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza ovvero 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’amministrazione

    I termini per l'avvio del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza qualificata, da parte dell'Amministrazione, degli elementi fattuali emersi in sede penale suscettibili di legittimare l'azione disciplinare; sono termini perentori e non richiedono il passaggio in giudicato della sentenza penale.

  • art. 6, comma 4, n. 1, d.P.R. n. 737/1981

    Disposizione in base alla quale è stata irrogata la sospensione dal servizio per quattro mesi.

  • art. 4, comma 2, n. 18, d.P.R. n. 737/1981

    Disposizione richiamata quale fondamento della contestazione disciplinare.

Massime di principio

  • I termini previsti dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 per l’avvio del procedimento disciplinare decorrono dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, degli elementi fattuali emersi in sede penale idonei a fondare l’azione disciplinare, e non necessariamente dalla data formale di pubblicazione o di deposito della sentenza.
  • I termini di 120 giorni e di 40 giorni previsti dall’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 hanno natura perentoria; il loro mancato rispetto comporta la decadenza dell’Amministrazione dall’esercizio della potestà disciplinare.
  • L’Amministrazione può avviare il procedimento disciplinare sulla base della conoscenza di una sentenza penale anche prima che essa sia passata in giudicato, poiché l’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981 non subordina l’esercizio del potere disciplinare alla definitività della pronuncia penale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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