Cassazione Civile, Ordinanza n. 20498/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava l’iscrizione alla Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2008 e la conseguente debenza dei contributi previdenziali. La Corte d’appello aveva ritenuto non prescritta la pretesa dell’INPS, individuando il dies a quo della prescrizione nel 6 luglio 2009, data di scadenza del termine di pagamento come differito dal d.P.C.M. 4 giugno 2009. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3 della l. n. 335/1995, sostenendo che il termine quinquennale di prescrizione dovesse decorrere dal 16 giugno 2009 e che il differimento non potesse operare perché riferito ai soggetti rientranti negli studi di settore; secondo il ricorrente, alla data della richiesta INPS del 17 giugno 2014 la prescrizione era già maturata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha confermato che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, e che, nel caso concreto, tale scadenza era stata differita al 6 luglio 2009 dal d.P.C.M. 4 giugno 2009. Ha inoltre precisato che il differimento riguardava tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, non solo quelli effettivamente assoggettati a tale regime fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Quanto alle spese, non è stata pronunciata condanna per mancanza di prova della rituale e tempestiva notifica/deposito del controricorso; è stato inoltre dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 2935 c.c.
È stato invocato per sostenere che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, identificato dal ricorrente in una data antecedente al differimento applicato dalla Corte territoriale.
art. 3 l. n. 335/1995
Richiamato quale norma sulla prescrizione dei contributi previdenziali.
art. 2, comma 26, l. n. 335/1995
Individua la Gestione separata cui è stata ritenuta dovuta l’iscrizione del professionista.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
La Corte lo assume come base per agganciare la scadenza del versamento contributivo ai termini previsti per i versamenti fiscali.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935 conv. in l. n. 1155/1936
"dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"
È richiamato per affermare che la prescrizione dei contributi decorre dal giorno della loro concreta scadenza di pagamento.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 4 giugno 2009
"entro il 6 luglio 2009, senza alcuna maggiorazione"; "dal 7 luglio 2009 al 5 agosto 2009, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"
La Corte ha ritenuto che il termine rilevante per la decorrenza della prescrizione fosse il 6 luglio 2009, mentre la finestra successiva con maggiorazione non incideva sul dies a quo della prescrizione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È stato utilizzato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine previsto per il loro pagamento, non dal momento della dichiarazione fiscale del reddito su cui tali contributi sono parametrati.
- Quando un termine di versamento è prorogato da una disposizione speciale, il dies a quo della prescrizione va individuato nella nuova scadenza differita, se essa costituisce la data in cui il contributo "doveva essere versato".
- Il differimento del termine di pagamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore opera in modo oggettivo per tutti i soggetti che svolgono quelle attività, non soltanto per chi in concreto sia assoggettato al relativo regime fiscale.
- Ai fini della prescrizione contributiva, la maggiorazione prevista per il versamento tardivo entro una finestra successiva non sposta il dies a quo, perché presuppone che il debito sia già scaduto e configura soltanto un’agevolazione per il pagamento.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può rilevare e decidere la questione di diritto sulla decorrenza della prescrizione indipendentemente dalle sole allegazioni delle parti.
- rami
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