Cassazione Civile, Ordinanza n. 20270/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La lite nasce da avvisi di pagamento relativi a canoni enfiteutici emessi da una società che operava per conto del Comune. Il giudice di pace aveva annullato gli avvisi; il Tribunale di Potenza, investito dell'appello della società subentrata alla concessionaria e della costituzione del Comune, aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la domanda originaria dovesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e dunque non appellabile ai sensi dell'art. 616 c.p.c. nel testo ratione temporis. Il Comune ricorrente in Cassazione ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, omessa decisione/vizio di motivazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 618 c.p.c., in relazione all'art. 949 c.c. e all'art. 112 c.p.c., sostenendo che: gli attori avevano soltanto contestato la fondatezza della pretesa; il giudice d'appello aveva ignorato il contenuto sostanziale della domanda e la reale natura dell'atto impugnato; il Tribunale aveva qualificato d'ufficio la domanda in modo difforme da quella proposta, incorrendo in ultrapetizione; la motivazione sarebbe stata solo apparente.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi non superassero il vaglio di ammissibilità. Ha osservato che il Tribunale aveva correttamente applicato il principio dell'apparenza, verificando però che il giudice di pace non aveva qualificato con sufficiente chiarezza la domanda; in tale situazione il giudice d'appello poteva legittimamente procedere alla qualificazione ai fini anche dell'ammissibilità dell'impugnazione. Ha inoltre escluso sia l'ultrapetizione, sia la motivazione apparente, rilevando che il ricorrente contestava in realtà la soluzione di merito adottata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna regolazione delle spese per assenza di controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
richiamato per la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione, quale base dell'eccezione di non appellabilità
art. 616 c.p.c.
richiamato per affermare che, nel testo applicabile ratione temporis, l'opposizione all'esecuzione non era appellabile
art. 618 c.p.c.
evocato nel motivo di ricorso insieme agli artt. 615 e 616 c.p.c., senza autonoma decisività nel ragionamento finale
art. 949, co. 1 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente in collegamento con la contestazione del diritto di procedere all'esecuzione
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare la pretesa ultrapetizione e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360 c.p.c.
richiamato in relazione alla tipicità dei motivi di ricorso e al vizio motivazionale deducibile in cassazione
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base dell'inammissibilità del ricorso quando il motivo non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione dell'art. 360 c.p.c. alla luce dei canoni ermeneutici generali
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente nel quadro dell'onere probatorio, senza essere oggetto di autonoma decisione
art. 334, comma 2, c.p.c.
evocato in relazione agli effetti dell'inammissibilità ai fini delle impugnazioni incidentali
art. 348-bis c.p.c.
richiamato per la funzione filtro e la delibazione di inammissibilità
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- L'individuazione del mezzo di impugnazione si compie, in linea di principio, in base alla qualificazione data dal giudice di primo grado; tuttavia, se tale qualificazione manca o è espressa in modo meramente generico, il giudice dell'impugnazione può e deve procedere egli stesso alla qualificazione della domanda anche ai fini dell'ammissibilità del gravame.
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce un bene della vita diverso da quello richiesto o decide su domande o eccezioni estranee e non rilevabili d'ufficio; non ricorre, invece, quando il giudice qualifica giuridicamente la domanda e ne individua la corretta natura sulla base del contenuto sostanziale della pretesa.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": è denunciabile la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, non già il semplice dissenso sulla soluzione adottata.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione o si risolve in una formula di stile sganciata dal caso concreto.
- Quando il ricorso si limita a riproporre la propria lettura del merito senza confutare in modo specifico la ratio decidendi, esso è destinato all'inammissibilità in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20226/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20227/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20230/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20232/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20233/2022 del 23/06/2022
- ordinanza_civile · 23 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 20235/2022 del 23/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →