Cassazione Penale, Ordinanza n. 00251/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa, deducendo un unico motivo di ricorso: lamentava l'illogicità e l'inadeguatezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione dei fatti non fosse corretta. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il vizio motivazionale denunciabile in sede di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logica del ragionamento decisorio, non la rilettura del compendio probatorio. Ha quindi valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva evidenziato come l'imputato si fosse presentato in modo credibile come potenziale acquirente e avesse prospettato alla persona offesa la possibilità di corrispondere il prezzo mediante operazioni da eseguire allo sportello ATM, operazioni in realtà finalizzate a sottrarle denaro; inoltre, non risultava alcuna iniziativa dell'imputato per disconoscere l'uso della carta a lui intestata prima dell'azione decettiva, né prova che i proventi fossero stati trasferiti ad altri soggetti.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come truffa; la motivazione valorizza l'artificio/raggiro consistente nella falsa rappresentazione della possibilità di pagamento tramite operazioni ATM finalizzate invece alla sottrazione di denaro
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione è limitato al controllo dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non può risolversi in una nuova valutazione delle risultanze processuali
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nel testo per escludere che la sentenza impugnata presenti un vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità
art. 47289 del 24/09/2003, Sez. U, Petrella
le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica della logicità del percorso argomentativo
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando il ragionamento della sentenza presenti un contrasto interno con le massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento; non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione impugnata presenti un apparato argomentativo logicamente coerente.
- Nel delitto di truffa la condotta decettiva può consistere nel presentarsi credibilmente come soggetto intenzionato a concludere un'operazione lecita, quando in realtà l'operazione è strumentale alla sottrazione del denaro della vittima.
- Ai fini della tenuta della motivazione sulla truffa, è significativo che non emergano condotte dell'imputato incompatibili con la disponibilità del mezzo utilizzato per la frode e che non vi siano elementi che attribuiscano i proventi ad altri soggetti.
Come è indicizzato
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