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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15868/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI 2011 per complessivi Euro 8.973,00 emesso dal Comune su alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'ente ricorrente. In primo grado il ricorso dell'ente era stato accolto, mentre in appello la decisione è stata riformata in favore del Comune. In cassazione l'ente ha censurato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 93/2008 conv. in L. n. 126/2008 e dell'art. 19 della legge regionale Puglia n. 54/1984, sostenendo che per l'esenzione ICI fosse sufficiente la regolare assegnazione degli alloggi e non anche la loro destinazione ad abitazione principale degli assegnatari. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle medesime norme, oltre all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e all'art. 2697 c.c., contestando sia l'avere la CTR ritenuto provata dal Comune la mancata prova della decadenza delle assegnazioni, sia l'erronea allocazione dell'onere della prova in capo all'ente ricorrente invece che all'ente impositore, che aveva contestato il beneficio fiscale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi. Ha affermato che l'esenzione ICI prevista per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica richiede come unico presupposto la regolare assegnazione degli immobili, presunta iuris tantum; non è invece richiesto che l'alloggio sia effettivamente abitazione principale dell'assegnatario, né che l'ente assegnatario provi la persistenza dei requisiti o l'assenza di decadenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 7 e 8, comma 4, d.lgs. n. 504/1992

    Sono richiamati come norme istitutive dell'agevolazione/esenzione ICI per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel senso che il presupposto rilevante è la regolare assegnazione.

  • art. 1, commi 1 e 3, d.l. n. 93/2008 conv. in L. n. 126/2008

    La Corte lo interpreta come disposizione che esclude dall'ICI gli immobili IACP/enti analoghi dal 1° gennaio 2008, subordinando il beneficio alla sola regolare assegnazione.

  • art. 19, legge regionale Puglia n. 54/1984

    È richiamato come disciplina regionale dell'edilizia residenziale, ma la Corte esclude che possa incidere sull'estensione o limitazione dell'agevolazione fiscale statale.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    È evocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prova nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per sostenere l'erronea allocazione dell'onere probatorio, che la Corte ritiene gravare sull'ente impositore quanto alla prova contraria rispetto alla regolare assegnazione presunta.

  • D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 95

    È menzionato per affermare la competenza del Sindaco in materia di assegnazione degli alloggi residenziali pubblici e dei provvedimenti di decadenza.

  • L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 54

    È richiamato insieme al D.P.R. n. 616/1977 per individuare la competenza amministrativa comunale in tema di assegnazione/decadenza.

Massime di principio

  • Nei benefici fiscali relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il presupposto agevolativo va individuato nella regolare assegnazione dell'alloggio, non essendo richiesto un ulteriore requisito di effettiva destinazione ad abitazione principale.
  • La regolare assegnazione degli alloggi pubblici si presume fino a prova contraria: l'onere di dimostrare l'irregolarità dell'assegnazione o la sopravvenuta decadenza grava sull'ente impositore che contesti l'esenzione.
  • La disciplina regionale dell'edilizia residenziale non può essere interpretata in modo da restringere o ampliare i presupposti di un'agevolazione tributaria riservata alla legislazione statale.
  • La decadenza dall'assegnazione, rilevante per il venir meno del beneficio fiscale, richiede un apposito provvedimento dell'autorità competente e non può essere desunta in via meramente fattuale o presuntiva.
  • Quando una norma fiscale individua un solo presupposto per l'agevolazione, non è legittimo aggiungervi requisiti ulteriori non previsti dal legislatore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
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