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Ordinanza

Ordinanza n. 2127/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e de Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot.: m_pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE. U. 0105514.24.12.2025, nonché del non conosciuto parere del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. richiesto dalla ricorrente al fine di prenderne visione e non ancora inoltrato dalla competente autorità e di qualsiasi altro provvedimento non notificato a parte ricorrente né allegato al provvedimento quindi non conosciuto, di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti ivi compresi il preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990 e le determinazioni istruttorie comunque adottate, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Albania rigettando l'istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO, nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Albania per l'insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati,

Giustizia amministrativa202602489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia della qualifica di specializzazione sul sostegno conseguita in Albania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di II grado. Sono stati contestati anche il parere del Ministero dell'Università e della Ricerca non conosciuto, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. La domanda sostanziale era diretta al riconoscimento del titolo estero, principalmente mediante l'annullamento degli atti impugnati. Nell'ordinanza non sono specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego fosse sufficientemente argomentata sulla base della carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Ha quindi escluso la presenza di profili di fondatezza del ricorso e ha respinto la domanda cautelare, senza disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto impugnato, ma l'ordinanza non sviluppa una specifica valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è esaminata secondo il rito cautelare e la cognizione sommaria prevista per la sospensione dell'efficacia dell'atto; il TAR la respinge per assenza di profili di fondatezza del gravame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione dell'atto impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano profili di fondatezza del ricorso.
  • Un diniego di riconoscimento di una qualifica professionale estera può risultare adeguatamente motivato quando sia fondato sulla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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