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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01010/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (garanti)

La controversia

Nel 2008 un istituto di credito concesse un mutuo fondiario di euro 280.000 a un soggetto finanziato, garantito da fideiussione di un terzo e da fideiussione più ipoteca di un altro. Poiché il finanziamento non fu restituito, la banca avviò l’esecuzione forzata nei confronti del debitore e dei garanti. Questi proposero opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, TUB e dalla relativa disciplina attuativa, in quanto il valore del bene ipotecato era inferiore all’importo erogato. Il tribunale accolse l’opposizione, dichiarando nullo il contratto e negandone la conversione ex art. 1424 c.c. in mutuo ordinario. In appello la banca censurò la mancata conversione, ma non la statuizione di nullità. La Corte d’appello ritenne il mutuo fondiario nullo solo per la parte eccedente il limite di finanziabilità, reputandolo valido fino a euro 192.000 e rideterminando il credito. I ricorrenti principali denunciarono la violazione dell’art. 112 c.p.c. e, in sostanza, la violazione del giudicato interno, sostenendo che la nullità integrale non era stata impugnata e che la Corte territoriale non poteva riformarla in nullità parziale. La banca propose ricorso incidentale condizionato, incentrato formalmente anche sulle spese ma sostanzialmente sulla validità del mutuo oltre soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, riqualificandolo come censura per violazione del giudicato interno: poiché la sentenza di primo grado aveva dichiarato la nullità integrale del contratto e tale capo non era stato specificamente impugnato, la Corte d’appello non poteva dichiararne la nullità parziale. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale della banca è stato dichiarato inammissibile, sia per la sua intrinseca ambiguità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., sia perché le questioni sulla diversa qualificazione o conversione del contratto erano precluse dal giudicato interno sulla nullità integrale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà riesaminare l’appello attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura formalmente formulata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata letta come denuncia di violazione del giudicato interno, in applicazione del principio jura novit curia.

  • art. 1424 c.c.

    La conversione del contratto nullo in un diverso contratto è rilevante solo se la nullità del contratto originario non sia coperta da giudicato interno e se risulti la volontà ipotetica delle parti di concludere l’altro negozio.

  • art. 38 d. lgs. 385/93

    Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario integra il parametro di riferimento per valutare la validità del negozio, ma la questione della sua incidenza sul regime di nullità non può essere ridiscussa in appello se sulla nullità integrale si è formato giudicato interno.

  • art. 1419 comma 1 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla tesi della nullità parziale, ma la Corte non ne esamina il merito perché la questione è preclusa dal giudicato interno.

  • art. 2909 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità è precluso al giudice dell’impugnazione quando sulla validità del rapporto si è formato giudicato interno.

  • art. 101 c.p.c.

    Il giudice non può riesaminare d’ufficio un diverso regime di nullità se la relativa statuizione non è stata specificamente impugnata; la parte interessata doveva proporre apposita censura.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per ambiguità intrinseca del motivo, che dichiarava di colpire le spese ma argomentava sulla validità del mutuo.

  • art. 615 c.p.c.

    Viene richiamato come base processuale dell’opposizione all’esecuzione proposta dai debitori e dai garanti.

  • art. 38 TUB

    Viene evocato quale parametro del limite di finanziabilità del mutuo fondiario.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado dichiara la nullità integrale di un contratto e la parte appellante censura solo la mancata conversione ex art. 1424 c.c., senza impugnare espressamente il capo sulla nullità, in appello si forma giudicato interno sulla nullità integrale e il giudice di secondo grado non può trasformarla in nullità parziale.
  • Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità del contratto incontra il limite del giudicato interno: quando la validità o l’invalidità del rapporto è coperta da una statuizione non specificamente impugnata, il tema non può essere riaperto in sede di gravame.
  • La conversione del contratto nullo presuppone logicamente l’accertamento della nullità del negozio originario e richiede una specifica verifica della compatibilità dell’altro contratto con la volontà ipotetica delle parti; se manca l’impugnazione del capo sulla nullità, resta preclusa ogni diversa qualificazione del contratto.
  • Un ricorso per cassazione è inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 4, c.p.c. quando il motivo è internamente contraddittorio o ambiguo al punto da non consentire di individuare con certezza il capo della decisione impugnato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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