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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 312/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di Giovanni Zuliani per fatti commessi il 27/08/2019 (tentata rapina del ciclomotore e rapina consumata del portafoglio e di 40 euro, con lesioni alla vittima). Il ricorrente denunciava: (i) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sua presunta partecipazione, fondata secondo il ricorrente su meri sospetti; (ii) errata qualificazione del fatto come rapina consumata con riferimento al ciclomotore, posto che la moto non sarebbe stata sottratta alla vittima; (iii) errata qualificazione della sottrazione del denaro come avvenuta con violenza o minaccia, dato che il portafoglio sarebbe stato perso dalla vittima durante la colluttazione. L'impugnazione è stata proposta ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il ricorrente era stato liberato il 30/11/2023, con conseguente perdita dell'utilità collegata allo status libertatis che sorregge l'impugnazione di una misura cautelare. La Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali. È stato ricordato che l'interesse a mantenere il ricorso può sussistere solo se espressamente e motivatamente dedotta la finalità di ottenere una pronuncia utile per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), cosa non avvenuta. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, essendo la cessazione dell'interesse una fattispecie che non configura soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis, comma 1, codice penale

    La circostanza aggravante prevista dall'art. 416‑bis comma 1 (reati di tipo mafioso) era stata esclusa dal Tribunale di Catanzaro e la questione è stata menzionata nel provvedimento impugnato; la Corte di cassazione non ha approfondito la qualificazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma processuale richiamata per la forma di impugnazione utilizzata dal ricorrente; la Corte ha valutato il ricorso secondo i limiti e le conseguenze proprie di tale rimedio

  • art. 314 codice di procedura penale

    Richiamata come norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte osserva che per mantenere l'interesse all'impugnazione dopo la revoca della misura occorre aver chiesto espressamente e motivatamente l'utilizzazione della pronuncia ai fini dell'eventuale indennizzo

  • Giurisprudenza di legittimità (segnalata dalla Corte)

    Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)

    Precedenti che chiariscono la regola sulla perdita dell'interesse alla impugnazione della misura cautelare se questa viene revocata nel corso del procedimento e i requisiti necessari (specifica e motivata deduzione) per conservare interesse per finalità di indennizzo

Massime di principio

  • Se una misura cautelare viene revocata prima della decisione sulla impugnazione, il ricorso diventa normalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'utilità collegata allo status libertatis viene meno
  • Per mantenere l'interesse all'impugnazione anche dopo la revoca della misura, il ricorrente deve espressamente e motivatamente dedurre nel ricorso la finalità di ottenere una pronuncia utilizzabile per richiedere l'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.); occorre spiegare concretamente il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta di per sé condanna alle spese o sanzione pecuniaria, non configurando soccombenza
  • Quando si impugnano questioni relative alla gravità indiziaria o alla qualificazione giuridica dei fatti, la revoca della misura cautelare rende spesso inutile ottenere una pronuncia sulla misura, salvo che non si persegua espressamente l'utilità processuale residuale (es. indennizzo)
  • Se si intende conservare la strada dell'impugnazione per finalità diverse dalla liberazione immediata (es. indennizzo), è essenziale formularlo esplicitamente e con argomentazione concreta già nell'atto di impugnazione

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