Cassazione Penale, Sentenza n. 312/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione degli arresti domiciliari a carico di Giovanni Zuliani per fatti commessi il 27/08/2019 (tentata rapina del ciclomotore e rapina consumata del portafoglio e di 40 euro, con lesioni alla vittima). Il ricorrente denunciava: (i) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla sua presunta partecipazione, fondata secondo il ricorrente su meri sospetti; (ii) errata qualificazione del fatto come rapina consumata con riferimento al ciclomotore, posto che la moto non sarebbe stata sottratta alla vittima; (iii) errata qualificazione della sottrazione del denaro come avvenuta con violenza o minaccia, dato che il portafoglio sarebbe stato perso dalla vittima durante la colluttazione. L'impugnazione è stata proposta ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: nel frattempo il ricorrente era stato liberato il 30/11/2023, con conseguente perdita dell'utilità collegata allo status libertatis che sorregge l'impugnazione di una misura cautelare. La Corte non è entrata nel merito delle censure sostanziali. È stato ricordato che l'interesse a mantenere il ricorso può sussistere solo se espressamente e motivatamente dedotta la finalità di ottenere una pronuncia utile per il riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.), cosa non avvenuta. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stata disposta condanna alle spese né sanzione pecuniaria, essendo la cessazione dell'interesse una fattispecie che non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 416‑bis, comma 1, codice penale
La circostanza aggravante prevista dall'art. 416‑bis comma 1 (reati di tipo mafioso) era stata esclusa dal Tribunale di Catanzaro e la questione è stata menzionata nel provvedimento impugnato; la Corte di cassazione non ha approfondito la qualificazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
art. 173 disposizioni attuative codice di procedura penale
Norma processuale richiamata per la forma di impugnazione utilizzata dal ricorrente; la Corte ha valutato il ricorso secondo i limiti e le conseguenze proprie di tale rimedio
art. 314 codice di procedura penale
Richiamata come norma che disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione: la Corte osserva che per mantenere l'interesse all'impugnazione dopo la revoca della misura occorre aver chiesto espressamente e motivatamente l'utilizzazione della pronuncia ai fini dell'eventuale indennizzo
Giurisprudenza di legittimità (segnalata dalla Corte)
Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010 (Testini); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 (Rezmuves)
Precedenti che chiariscono la regola sulla perdita dell'interesse alla impugnazione della misura cautelare se questa viene revocata nel corso del procedimento e i requisiti necessari (specifica e motivata deduzione) per conservare interesse per finalità di indennizzo
Massime di principio
- Se una misura cautelare viene revocata prima della decisione sulla impugnazione, il ricorso diventa normalmente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l'utilità collegata allo status libertatis viene meno
- Per mantenere l'interesse all'impugnazione anche dopo la revoca della misura, il ricorrente deve espressamente e motivatamente dedurre nel ricorso la finalità di ottenere una pronuncia utilizzabile per richiedere l'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.); occorre spiegare concretamente il pregiudizio derivante dal mancato accoglimento
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta di per sé condanna alle spese o sanzione pecuniaria, non configurando soccombenza
- Quando si impugnano questioni relative alla gravità indiziaria o alla qualificazione giuridica dei fatti, la revoca della misura cautelare rende spesso inutile ottenere una pronuncia sulla misura, salvo che non si persegua espressamente l'utilità processuale residuale (es. indennizzo)
- Se si intende conservare la strada dell'impugnazione per finalità diverse dalla liberazione immediata (es. indennizzo), è essenziale formularlo esplicitamente e con argomentazione concreta già nell'atto di impugnazione
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