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Sentenza

Sentenza n. 373/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 130/24 del Tribunale di Sassari Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.02.2024 nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2019/2020-2020/2021- 2021/2022, 2022/2023 quale contributo alla sua formazione professionale.

Giustizia amministrativa202501244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione tempestiva della sentenza del Tribunale di Sassari che riconosceva il beneficio della Carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., alla sentenza n. 130/2024 del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente a percepire, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, il beneficio economico annuale di euro 500,00 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con condanna del Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al saldo. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, ma tardivamente rispetto all'avvio del giudizio, il Ministero ha eseguito il comando giudiziale accreditando al ricorrente le somme dovute. Il ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione, seppure tardivamente e successivamente all'incardinamento del giudizio, ha integralmente eseguito il dictum della sentenza del Tribunale di Sassari, facendo conseguire al ricorrente il bene della vita perseguito. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, dato che l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso. Considerata la natura seriale del contenzioso e l'elevata ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, le spese sono state liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    per l’ottemperanza alla sentenza n. 130/2024

    Costituiscono la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della pronuncia del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6, e 8

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica attraverso le quali deve essere attribuito il beneficio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nella sentenza dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione, intervenuto soltanto dopo l'incardinamento del giudizio di ottemperanza, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nel liquidare le spese di un contenzioso seriale, il giudice può considerare l'elevata ripetitività e la sostanziale standardizzazione dell'attività difensiva, determinando un compenso ridotto rispetto alla complessità ordinaria della controversia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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