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Sentenza

Sentenza n. 15440/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - n. 8344/2024 pubbl. il 15/07/2024 - GdL Dott.ssa Vincenzi - RG n. 9557/2023 - ritualmente notificata in data 14.01.2025.

Giustizia amministrativa202506204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8344/2024, pubblicata il 15 luglio 2024 e notificata il 14 gennaio 2025, che aveva riconosciuto il servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera, disposto l'inquadramento nelle fasce stipendiali indicate e condannato il Ministero al pagamento di € 34.789,03, oltre interessi legali, e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 8344/2024, chiedendo che fosse data esecuzione al riconoscimento dell'intero servizio preruolo prestato dall'anno scolastico 2000/2001 al 1° settembre 2017, all'inquadramento nelle fasce stipendiali 03-08 dall'a.s. 2007/2008, 09-14 dall'a.s. 2013/2014 e 15-20 dall'a.s. 2019/2020, nonché al pagamento di € 34.789,03 oltre interessi legali e delle spese liquidate nel giudizio del lavoro. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, gli obblighi risultavano ancora inadempiuti. Il Ministero ha riferito che l'istituto scolastico aveva emesso l'8 settembre 2026 un decreto trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato, ma alla camera di consiglio non risultava ancora effettuato il pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso è accolto. Il TAR ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 senza che l'Amministrazione avesse pagato le somme dovute. La predisposizione e trasmissione del decreto stipendiale alla Ragioneria non dimostravano l'integrale esecuzione del titolo, in assenza del pagamento. Il Ministero è quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato del Lazio, che opererà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e dovrà eseguire l'incarico nei successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari; non gli spetta compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. È inoltre disposta, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora, decorrente dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese del giudizio sono poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo pecuniario stabilito dal giudicato può giustificare la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora; nel caso concreto questa decorre dall'eventuale inosservanza dei termini impartiti ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione non adempie a una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, il creditore può ottenere l'ottemperanza una volta notificato il titolo ed esaurito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
  • La mera adozione e trasmissione di un atto interno predisposto per dare esecuzione al giudicato non equivale all'adempimento di una condanna pecuniaria se il pagamento delle somme dovute non risulta effettuato.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, chiamato a intervenire, su istanza del creditore, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Il ritardo nell'esecuzione del giudicato può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata all'eventuale inosservanza del termine giudiziale e la misura, nel caso di un debito pecuniario, può essere commisurata agli interessi legali sul totale dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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