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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26132/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La controversia nasce da un precedente procedimento penale nel quale la controparte si era costituita parte civile. L'odierno ricorrente, che era imputato in quel processo, ha agito in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sostenendo che la costituzione di parte civile fosse stata effettuata in mala fede o comunque in modo illecito, perché la controparte non aveva sporto denuncia e non era stata inizialmente individuata dal pubblico ministero come persona offesa. In Cassazione ha censurato la decisione di merito deducendo violazione degli artt. 541 c.p.p. e 2043 c.c., nonché degli artt. 12 e 14 preleggi, degli artt. 112 e 342 c.p.c., sostenendo che il danno derivante da tale condotta processuale avrebbe potuto essere fatto valere anche in autonomo giudizio civile e non solo davanti al giudice penale; ha inoltre contestato l'affermazione secondo cui l'eventuale doglianza avrebbe dovuto essere sollevata nel processo penale, e ha richiamato ipotesi ulteriori di responsabilità di altri soggetti del procedimento penale, che però la Corte ha ritenuto assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la costituzione di parte civile è una condotta processuale la cui eventuale erroneità o abusività, con i conseguenti profili risarcitori in favore dell'imputato, deve essere valutata e fatta valere nel processo penale, in base alla disciplina speciale dell'art. 541 c.p.p.; non è quindi esperibile un'autonoma azione risarcitoria in sede civile fondata sull'art. 2043 c.c. o sull'art. 96 c.p.c. quando il giudice penale abbia già valutato l'ammissibilità della costituzione di parte civile, specie se l'imputato non vi abbia tempestivamente eccepito nulla. La Corte ha inoltre rilevato che la decisione penale di ammettere la parte civile interrompe il nesso causale tra la sola iniziativa della parte e il preteso danno subito dall'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    evocato solo per indicare che il ricorrente agiva in proprio; non incide sulla ratio decisoria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    norma invocata per i vizi di legittimità; il vizio motivazionale ex n. 5 non è scrutinabile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme il motivo non può essere esaminato sotto il profilo del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 541 c.p.p.

    Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

    è la disciplina speciale e completa del regolamento delle spese e del risarcimento per colpa grave della parte civile nel processo penale; la tutela dell'imputato per i danni derivanti dalla costituzione di parte civile va chiesta nel processo penale stesso.

  • art. 75 c.p.p.

    richiamato per confronto: la mancanza di una norma analoga in favore dell'imputato conferma che la domanda ex art. 541 c.p.p. è devoluta al giudice penale.

  • art. 96 c.p.c.

    ritenuto non applicabile al processo penale, per la radicale differenza tra processo civile e penale e per la presenza della disciplina speciale dell'art. 541 c.p.p.

  • art. 2043 c.c.

    non può essere utilizzato per fondare un'autonoma azione civile risarcitoria per il danno derivante dalla costituzione di parte civile, essendo prevalente la disciplina speciale del processo penale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma la censura è respinta perché la Corte d'appello ha correttamente valorizzato il mancato rilievo tempestivo della questione nel processo penale.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato dal ricorrente, ma senza incidenza sulla soluzione della lite.

  • artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

    richiamati dal ricorrente nell'esposizione del motivo, ma non decisivi per la regula iuris applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento della statuizione sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile nel processo penale è una condotta processuale; se la si assume lesiva o abusiva, i relativi profili di tutela risarcitoria vanno fatti valere nel medesimo processo penale, secondo la disciplina speciale dell'art. 541 c.p.p., e non mediante autonoma azione ex art. 2043 c.c.
  • L'art. 541 c.p.p. disciplina in modo speciale e tendenzialmente esaustivo le conseguenze economiche e risarcitorie tra imputato e parte civile, sicché non è configurabile, fuori da tale sede, un concorso con l'art. 96 c.p.c. o con la clausola generale dell'art. 2043 c.c.
  • Quando il giudice penale abbia ammesso la costituzione di parte civile senza contestazioni tempestive dell'imputato, la valutazione di ammissibilità compiuta dal giudice penale si sovrappone all'iniziativa della parte e interrompe il nesso causale tra la sola costituzione e il preteso danno subito dall'imputato.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione non può essere scrutinato sotto il profilo del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., restando deducibile solo la violazione di legge nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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