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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14759/2022 del 15/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva dichiarato responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 per essere tornato nel Comune della Spezia nonostante il foglio di via obbligatorio. Il ricorso per cassazione contestava: (1) la mancanza della prova della notifica all'imputato dell'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990; (2) il difetto di motivazione circa il requisito della pericolosità presupposto dell'applicazione del provvedimento. Inoltre la difesa ha rilevato la prescrizione della contravvenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, poiché la Corte territoriale non aveva fornito risposta alla censura relativa alla prova della notifica dell'avviso di procedimento. Sulla base di ciò e avendo accertato che il reato contravvenzionale, commesso il 1 aprile 2016, è prescritto (termine massimo di cinque anni decorso), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    Riferimento alla fattispecie contravvenzionale per il ritorno nel Comune per il quale era stato emesso il foglio di via obbligatorio; la Corte d'appello aveva ritenuto integrato il reato ai sensi di questa norma

  • art. 7 L. n. 241/1990

    La Corte ha riconosciuto che, quando la difesa contesta la notifica dell'avviso di avvio del procedimento, la prova dell'avvenuta notifica deve essere acquisita e motivata; l'assenza di risposta a tale censura costituisce vizio apprezzabile in cassazione

  • artt. 129 cod. proc. pen. e 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. a)

    Quelle norme sono state richiamate come titolo normativo per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Se la difesa contesta la notifica di un atto amministrativo rilevante (es. avviso di avvio del procedimento), il giudice deve verificare e motivare la prova dell'avvenuta notifica; la mancata valutazione dà luogo a censura ammissibile in cassazione
  • La prescrizione del reato può essere pronunciata in cassazione quando, a fronte di un motivo fondato o ammissibile, risulti accertata la decorrenza del termine estintivo; in tali casi la sentenza è annullata senza rinvio
  • Per le contravvenzioni di tal genere si considerano i termini massimi di prescrizione (nel caso specifico cinque anni) e occorre valutare se vi siano state sospensioni o interruzioni durante i gradi di giudizio prima della sentenza definitiva
  • Non è necessario che la cassazione esamini tutti i motivi se uno di essi è sufficiente per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione
  • In casi analoghi è consigliabile alle difese documentare e contestare tempestivamente la mancanza di notifica degli atti amministrativi rilevanti e verificare eventuali atti processuali che possano interrompere o sospendere il decorso della prescrizione

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