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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34871/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Prima della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato al ricorso; la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo e, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., non ha provveduto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma, resa in sede di rinvio, che aveva respinto il suo appello contro una decisione del Tribunale di Roma. Il testo non consente di ricostruire nel dettaglio la domanda originaria, ma emergono un contenzioso con più società del settore musicale e televisivo e quattro motivi di ricorso che denunciavano, rispettivamente, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e vizi motivazionali, violazione dell'art. 1341 c.c. e vizi motivazionali, violazione degli artt. 112, 132 e 210 c.p.c. e dell'art. 156-bis l. 633/1941, nonché violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e vizi motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso come parametro di denuncia di ultrapetizione o omissione di pronuncia; la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; nessuna valutazione di merito per estinzione del giudizio.

  • art. 1341 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso; il testo non consente di ricavarne un'interpretazione sostanziale da parte della Corte.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo di ricorso in combinazione con le norme processuali e con la disciplina autorale; nessuna statuizione di merito.

  • art. 156-bis l. n. 633/1941

    richiamato nel terzo motivo di ricorso; il provvedimento non affronta il merito della norma.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalle controparti, la Corte dichiara l'estinzione del processo e non provvede sulle spese.

Massime di principio

  • Se il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalle controparti costituite, il giudizio si estingue.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte non decide sui motivi di ricorso né entra nel merito della sentenza impugnata.
  • L'estinzione del processo per rinuncia accettata comporta, in assenza di ulteriori statuizioni, la mancata pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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