Cassazione Civile, Ordinanza n. 26583/2024 del 11/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'INPS alla domanda di assegno di natalità presentata da una cittadina extracomunitaria per la nascita del figlio avvenuta nel 2016, diniego fondato sull'assenza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando la condotta dell'ente come discriminatoria e riconoscendo il diritto alla prestazione; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'INPS ha dedotto, con il primo motivo, violazione della disciplina sull'assegno di natalità, della normativa unionale in tema di parità di trattamento e della normativa di recepimento, sostenendo che la prestazione spetti solo ai cittadini italiani, UE o extra-UE con permesso di lungo periodo e che non possa qualificarsi come misura di sicurezza sociale estensibile ai titolari di permesso diverso. Con il secondo motivo ha dedotto un vizio processuale per contrasto tra motivazione e dispositivo sulle spese, poiché la Corte d'appello aveva affermato in motivazione che non vi fosse luogo a condanna alle spese per la contumacia dell'appellata, ma nel dispositivo aveva comunque condannato l'INPS al pagamento delle spese del grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, dando continuità all'orientamento già affermato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 54/2022, secondo cui spetta l'indennità di natalità anche al cittadino di Paese terzo privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, se ammesso nel territorio nazionale a fini lavorativi o comunque titolare di titolo che consente di lavorare e in possesso degli altri requisiti previsti. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa, perché questa non ha svolto attività processuale né sopportato spese da rifondere. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, è stato dichiarato che nulla è dovuto alla resistente per le spese del giudizio d'appello. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità è stata adottata per la mancata difesa della resistente.
Norme richiamate
art. 1, commi 125-129, L. 190/2014
la prestazione di assegno di natalità, nella formulazione applicabile ratione temporis, non può essere negata al cittadino di Paese terzo che rientri nella categoria tutelata dal diritto dell'Unione e sia in possesso di un titolo che consenta l'attività lavorativa, come chiarito alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale.
D.P.R. 27 febbraio 2015
atto regolamentare collegato alla disciplina dell'assegno di natalità richiamato dall'INPS a sostegno del diniego.
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro interpretativo generale, ma non decisivo alla luce della disciplina unionale e costituzionale applicabile.
art. 12 dir. 2011/98/UE
la Corte dà continuità all'orientamento che riconosce la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, ove ammessi nel territorio nazionale a fini lavorativi o comunque titolari di titolo idoneo al lavoro.
d.lgs. n. 40/2014
norma di recepimento della direttiva invocata dall'INPS a sostegno del requisito del permesso di lungo periodo.
art. 3 Reg. (CE) n. 883/2004
richiamato per sostenere la natura della prestazione e i limiti soggettivi di applicazione.
art. 156 c.p.c.
invocato per il contrasto tra motivazione e dispositivo in punto spese; la Corte ne ricava l'erroneità della condanna alle spese in favore della parte contumace vittoriosa.
art. 91 c.p.c.
la condanna alle spese presuppone che la parte abbia svolto attività processuale e abbia quindi sopportato spese da rifondere; non spetta al contumace vittorioso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di legittimità per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
rubrica del motivo di legittimità per nullità processuale conseguente al dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 3, comma 2, lett. k), dir. 2011/98/UE
disposizione richiamata dall'INPS per sostenere l'esclusione dei titolari di permesso non di lungo periodo dal regime di parità di trattamento.
art. 5, comma 8.2, lett. c), d.lgs. 286/1998
norma di recepimento evocata dall'INPS quale base della distinzione tra permesso di lungo periodo e altri titoli di soggiorno.
art. 3, comma 4, L. 238/2021
citato solo per delimitare la disciplina ratione temporis, che resta quella anteriore alle modifiche del 2021.
sentenza Corte cost. n. 54/2022
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che escludeva dalla prestazione i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi o comunque titolari di permesso idoneo al lavoro.
Cass. n. 32606/2022
richiamata come precedente conforme che riconosce l'assegno di natalità al cittadino extracomunitario privo di permesso di lungo periodo ma titolare di titolo abilitante al lavoro.
Cass. n. 16174/2018
precedente sul principio per cui il contumace vittorioso non ha diritto alla rifusione delle spese processuali.
Cass. n. 17432/2011
precedente richiamato in tema di mancata rifusione delle spese al contumace vittorioso.
Cass. ord. n. 12897/2019
precedente che ribadisce l'assenza del diritto alle spese in favore della parte rimasta contumace.
Cass. sez. un. n. 4315/2020
richiamata per escludere la necessità di attestazioni in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Il cittadino di Paese terzo privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può avere diritto all'assegno di natalità quando sia ammesso nel territorio nazionale a fini lavorativi o comunque sia titolare di un permesso che consenta di lavorare, se la disciplina applicabile e l'interpretazione costituzionale ed eurounitaria lo ricomprendono tra i beneficiari della prestazione.
- Nella verifica della spettanza di una prestazione economica connessa alla natalità, non è decisivo il solo dato formale del permesso di lungo periodo se l'assetto normativo, alla luce del diritto UE e della pronuncia di illegittimità costituzionale, impone una parità di trattamento per soggetti extra-UE in posizione assimilabile ai lavoratori regolarmente soggiornanti.
- La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore della parte contumace vittoriosa, poiché l'art. 91 c.p.c. presuppone che la parte abbia effettivamente svolto attività difensiva e sostenuto spese da rifondere.
- Quando la motivazione della sentenza esclude la condanna alle spese per la contumacia della parte vittoriosa, l'eventuale dispositivo che ponga comunque le spese a carico della controparte deve essere corretto cassando il relativo capo e decidendo nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti.
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