Sentenza del 06/07/2016 n. 3977 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOCIETÀ DI CAPITALI - RISTRETTA BASE SOCIETARIA - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE UTILI EXTRABILANCIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento di utili extracontabili asseritamente realizzati da una società di capitali con ristretta base societaria e presuntivamente distribuiti ai soci. Il principio del litisconsorzio necessario impone che il procedimento coinvolga la società e tutti i soci interessati, poiché gli accertamenti relativi alla società e quelli relativi alla distribuzione degli utili ai soci sono strettamente connessi. L’Ufficio deve inoltre notificare gli avvisi di accertamento a tutti i litisconsorti e motivare adeguatamente gli atti, anche quando la motivazione sia effettuata per relationem.
La decisione
Il principio enunciato è favorevole al contribuente sotto il profilo procedurale: l’accertamento non può essere validamente trattato separatamente nei confronti della società e dei singoli soci coinvolti. L’omessa partecipazione di tutti i litisconsorti necessari può comportare la nullità del giudizio o degli atti consequenziali, con necessità di integrazione del contraddittorio e di rinnovazione degli atti, secondo le regole processuali applicabili. Dal testo non risultano il numero della sentenza né l’esito concreto del singolo giudizio.
Norme richiamate
Principio del litisconsorzio necessario nel processo tributario
Quando l’accertamento societario e quello relativo ai soci dipendono dal medesimo fatto impositivo, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, perché la decisione deve essere uniforme per tutti.
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base societaria
La ristrettezza della compagine sociale può consentire di presumere, salvo prova contraria, che gli utili extracontabili accertati in capo alla società siano stati distribuiti ai soci.
Obbligo di motivazione degli atti tributari e motivazione per relationem
L’atto impositivo deve consentire al destinatario di comprendere i presupposti della pretesa. Il rinvio ad altri documenti è ammissibile solo se tali documenti sono conosciuti o conoscibili dal contribuente e il rinvio rende comunque comprensibile la motivazione.
Massime di principio
- In presenza di una società a ristretta base societaria, l’accertamento degli utili extracontabili della società e quello dei redditi presuntivamente distribuiti ai soci sono normalmente collegati e devono essere trattati con la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- L’Amministrazione finanziaria deve notificare gli atti a tutti i soci coinvolti e alla società; l’omessa notifica a un litisconsorte necessario può determinare conseguenze invalidanti sul procedimento.
- La presunzione di distribuzione degli utili non è assoluta: il socio può contestarla dimostrando, ad esempio, di non avere percepito le somme o di non aver avuto la disponibilità degli utili.
- La motivazione per relationem è valida soltanto quando il documento richiamato è disponibile al contribuente e il contenuto dell’atto consente di ricostruire chiaramente le ragioni dell’accertamento.
- La sola ristrettezza della base societaria non elimina l’obbligo dell’Ufficio di provare adeguatamente l’esistenza degli utili extracontabili e di rispettare le garanzie procedurali.
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