Sentenza del 23/05/2018 n. 2302 - Comm. Trib. Prov. Milano
Disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata - Raddoppio dei termini - Natura sostanziale - Irretroattività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso l’applicazione retroattiva del raddoppio dei termini. L’art. 12 del d.l. 78/2009 incide direttamente sul rapporto tributario tra contribuente e Stato e ha quindi natura sostanziale, non meramente processuale. Di conseguenza, il raddoppio opera esclusivamente per le violazioni relative agli esercizi successivi al 2009, non potendo essere utilizzato per annualità precedenti all’entrata in vigore della norma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicabilità retroattiva del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 12 del d.l. 78/2009 in relazione a disponibilità finanziarie detenute all’estero in Paesi a fiscalità privilegiata. Il ricorrente ha contestato l’utilizzo del raddoppio per annualità anteriori all’entrata in vigore della norma, sostenendone la natura sostanziale e quindi l’irretroattività. La questione è stata valutata anche alla luce dell’art. 3 della legge n. 212/2000, che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza.
Norme richiamate
Art. 12 del decreto-legge n. 78/2009
Il raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12 del d.l. 78/2009 opera con esclusivo riferimento alle violazioni commesse per gli esercizi successivi al 2009.
La disposizione è stata qualificata come norma sostanziale, poiché incide sul rapporto fiscale corrente tra contribuente e Stato. Pertanto, non può applicarsi retroattivamente a violazioni riferite a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza.
Pur trattandosi di una norma ordinaria astrattamente derogabile da una legge successiva di pari rango, esprime un principio generale di irretroattività dei termini tributari. L’art. 12 del d.l. 78/2009 deve quindi essere interpretato come disciplina applicabile ai soli casi futuri.
Cassazione, sentenza n. 2662/2018
La pronuncia è richiamata quale precedente conforme alla qualificazione sostanziale e non processuale delle disposizioni sul raddoppio dei termini introdotte dal d.l. 78/2009.
Massime di principio
- Una norma tributaria che allunga i termini per l’accertamento non è automaticamente processuale: se incide concretamente sul rapporto fiscale e sulla posizione sostanziale del contribuente, può avere natura sostanziale ed essere soggetta al principio di irretroattività.
- Il raddoppio dei termini previsto da una legge sopravvenuta può essere applicato solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore, salvo una chiara e valida disposizione retroattiva.
- In presenza di norme che estendono i termini di accertamento, occorre verificare sia la data di entrata in vigore della norma sia il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione.
- Lo Statuto dei diritti del contribuente orienta l’interpretazione verso la tutela dell’affidamento e della certezza dei rapporti tributari, impedendo che termini più lunghi siano applicati a situazioni già maturate, quando la norma ha natura sostanziale.
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