Ordinanza n. 903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 1278 del 22 gennaio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sezione Quater, n. 1278 del 22 gennaio 2026 e provvedimenti di esclusione e di formazione della graduatoria relativi all’erogazione di contributi per l’anno 2025
Esito
La controversia
L’associazione ha proposto appello cautelare contro la sentenza breve del TAR Lazio e contro i provvedimenti amministrativi contestati in primo grado, concernenti l’esclusione dalle aree tecniche rilevanti per l’erogazione di contributi relativi all’anno 2025 e la conseguente graduatoria. Il Consiglio di Stato rileva, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, che l’appello non è ictu oculi infondato, poiché contiene un motivo di impugnazione comune a tutti i provvedimenti contestati. L’appellante ha inoltre chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria, non ancora intimati, relativamente alle aree tecniche dalle quali è stata esclusa.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che la non manifesta infondatezza dell’appello imponga una più approfondita valutazione nella sede di merito. Fissa quindi l’udienza pubblica del 2 luglio 2026 per la trattazione del merito, precisando che resta ferma l’esecutività della sentenza impugnata e dei provvedimenti contestati: non viene dunque disposta una sospensione dell’efficacia degli atti. Dispone inoltre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non ancora notificati mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. L’avviso dovrà contenere gli elementi indicati in motivazione, inclusi i dati del giudizio, le parti, gli atti impugnati, l’indicazione dei controinteressati, una sintesi dei motivi e delle domande e il contenuto dell’ordinanza. La pubblicazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova nel PAT entro i successivi quindici giorni; il Ministero dovrà rilasciare attestazione della pubblicazione e mantenerla online sino alla definizione del giudizio. Le spese della fase cautelare sono compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina dell’appello cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando la causa cautelare presenta profili da approfondire, di fissare direttamente l’udienza di merito; l’accoglimento è disposto ai soli fini di tale fissazione, senza sospendere l’esecutività della sentenza o degli atti contestati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la presenza di un motivo comune ai provvedimenti impugnati e non ictu oculi infondato può giustificare la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza che ciò comporti necessariamente la sospensione dell’esecutività degli atti contestati.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non anticipa la decisione sul merito della controversia.
- Quando i controinteressati sono numerosi e non sono stati tutti raggiunti dalla notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso contenente gli elementi necessari a identificare il giudizio, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, i motivi e le domande, nonché l’ordinanza che autorizza la notificazione.
- L’amministrazione sul cui sito deve essere pubblicato l’avviso è tenuta ad attestare l’avvenuta pubblicazione e a mantenerlo accessibile sino alla definizione del giudizio.
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