Sentenza n. 11333/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla richiesta di fissazione dello appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso a seguito dell'ottenimento del nulla osta al lavoro subordinato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento e di attivazione del procedimento per il rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato, a seguito dell’ottenimento del nulla osta al lavoro. L’amministrazione, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’avvenuta fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica. Il ricorrente ha tuttavia agito anche per ottenere la lavorazione della domanda e la conclusione del relativo procedimento mediante l’adozione del provvedimento finale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo persistenti i presupposti dell’azione avverso il silenzio anche dopo la fissazione dell’appuntamento. La mera fissazione dell’appuntamento non esaurisce infatti l’obbligo dell’amministrazione, poiché permane l’obbligo di concludere il procedimento di rilascio del visto con un provvedimento espresso. Il giudice ha accertato l’esistenza dell’obbligo di provvedere e l’inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha quindi condannato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata d’Italia a Islamabad a concludere il procedimento entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, previa nuova fissazione dell’appuntamento con rettificazione del relativo contenuto, ove necessaria. Le spese di lite sono state compensate, considerando l’enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell’iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento quando sussistono l’obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando l’amministrazione, pur essendo tenuta a provvedere, non conclude il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- La fissazione di un appuntamento presso una sede diplomatica non esaurisce l’obbligo di provvedere sulla domanda di visto: l’amministrazione deve completare l’istruttoria e adottare il provvedimento finale espresso.
- Quando il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso è già stato avviato e l’amministrazione è rimasta inerte oltre il termine previsto, il giudice può ordinare la conclusione del procedimento entro un termine determinato, anche imponendo la rinnovazione o rettificazione dell’appuntamento ove necessario.
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