Sentenza del 13/02/2015 n. 2923 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia delle Entrate aveva inizialmente comunicato il diniego della definizione, chiedendo la fissazione dell'udienza. Successivamente ha annullato in autotutela tale diniego, riconoscendo la regolarità della domanda e l'integrale pagamento. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata della controversia e ha disposto la compensazione delle spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in dodici motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 7 luglio 2008. Nelle more del giudizio è intervenuta la disciplina di definizione delle liti fiscali minori prevista dall'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011. La contribuente ha presentato la domanda di definizione e ha versato integralmente le somme dovute.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
definizione delle liti fiscali minori al momento pendenti in giudizio
La norma consente, al ricorrere dei presupposti e previo pagamento delle somme previste, di definire in via agevolata le controversie fiscali pendenti. Nel caso concreto, la domanda è stata riconosciuta regolare e il pagamento integrale ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria pendente viene validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge e le somme dovute sono integralmente pagate, il giudizio può essere dichiarato estinto senza esame dei singoli motivi di ricorso.
- Un diniego dell'amministrazione finanziaria può essere annullato in autotutela; se l'amministrazione riconosce successivamente la regolarità della definizione e il pagamento integrale, prevale la definizione della lite.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale necessariamente all'accoglimento nel merito delle contestazioni del contribuente, ma produce la cessazione del processo e della materia del contendere.
- In assenza di ragioni specifiche per attribuire le spese a una parte, la Corte può disporne la compensazione tra ricorrente e resistente.
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