Cassazione Civile, Ordinanza n. 34406/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale su più annualità, l'Ufficio notificava un atto impositivo con recupero a tassazione di costi e IVA, ritenendo che talune operazioni documentate fossero soggettivamente inesistenti e inserite in una frode "a carosello". In primo grado e in appello la contribuente otteneva accoglimento della domanda, con valorizzazione della buona fede e dell'estraneità alla frode, anche in ragione di una sentenza penale assolutoria del legale rappresentante. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta dimostrata dall'Ufficio l'assenza di requisiti imprenditoriali del cedente e l'apparenza di soggettività fittizia dell'operazione, spettasse alla contribuente provare la reale effettività dell'operazione e l'assenza di consapevolezza della frode, non bastando la mera regolarità contabile; (2) violazione dell'art. 654 c.p.p., deducendo che la sentenza tributaria aveva dato rilievo all'assoluzione penale del legale rappresentante in modo incompatibile con l'autonomia tra giudizio penale e tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata avesse erroneamente invertito l'onere della prova in tema di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti. Ha affermato che l'Amministrazione può assolvere il proprio onere anche mediante presunzioni semplici, provando gli elementi della frode e la conoscibilità, da parte del cessionario, dell'inserimento dell'operazione in un'evasione; resta poi a carico del contribuente dimostrare il contrario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché non investiva una autonoma ratio decidendi decisiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla corte tributaria di merito, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell'onere della prova; in materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare gli elementi della frode e la conoscibilità da parte del cessionario, anche per presunzioni semplici, senza che la sola regolarità contabile valga a superare la prova presuntiva.
art. 360 c.p.c., n. 3
è stato invocato quale vizio di violazione di legge per entrambi i motivi di ricorso.
art. 654 c.p.p.
è richiamato per contestare l'uso, nel giudizio tributario, della sentenza penale di assoluzione; la Corte osserva che il motivo non colpisce una ratio decisiva e che, comunque, la disciplina invocata non conduce all'efficacia automatica prospettata nel caso concreto.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
viene richiamato come base del diritto alla detrazione IVA, diritto fondamentale ma non riconoscibile quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'inserimento dell'operazione in una frode.
art. 17 della Direttiva 17 maggio 1977, n. 388
richiamato quale fonte eurounitaria del diritto alla detrazione IVA e del relativo limite in caso di frode conosciuta o conoscibile.
art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000
viene menzionato come ius superveniens in tema di efficacia nel processo tributario della sentenza penale dibattimentale assolutoria; la Corte precisa però che non è applicabile alla sentenza penale richiamata nel caso concreto, perché pronunciata in diverso contesto e non ricompresa nella fattispecie considerata.
d.lgs. n. 87 del 2024
è menzionato come decreto che ha introdotto l'art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Massime di principio
- In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, dimostrando gli elementi fattuali della frode e la conoscibilità, da parte del cessionario, dell'operazione fraudolenta.
- Quando l'Ufficio provi che il fornitore è un soggetto privo di adeguata struttura imprenditoriale o comunque fittiziamente interposto, il contribuente non può limitarsi alla regolarità formale delle fatture e della contabilità, ma deve fornire prova contraria sull'effettiva realtà dell'operazione e sulla propria buona fede.
- Il diritto alla detrazione IVA è principio fondamentale del sistema comune, ma può essere negato se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione del fatto, ma può sindacare la corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova e la coerenza giuridica della motivazione.
- Le sentenze penali assolutorie non spiegano automaticamente efficacia nel processo tributario se non nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina sopravvenuta, e comunque il loro rilievo deve essere verificato rispetto alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
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