Ordinanza n. 2576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Prima- bis), 22 maggio 2026, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della controversia relativa all’inserimento nei quadri di avanzamento
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha appellato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi a una procedura di inserimento nei quadri di avanzamento. Dal testo non risultano specificati i singoli vizi dedotti nell’appello né il contenuto degli atti amministrativi sostanziali contestati. Il Consiglio di Stato ha rilevato la complessità e l’articolazione dei profili caratterizzanti tali procedure e ha ritenuto necessario che gli interessi del ricorrente fossero adeguatamente valutati nella sede di merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata disposta una misura cautelare sostanziale ulteriore né è stata anticipata una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa. La segreteria è stata incaricata di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione della trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare in primo grado, ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione nel merito della causa
Consente, in presenza di esigenze di adeguata valutazione nella sede propria, di accogliere la domanda cautelare disponendo esclusivamente la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a procedure complesse di inserimento nei quadri di avanzamento, la tutela cautelare può essere accordata anche soltanto mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando la complessità dei profili controversi richieda una valutazione adeguata nella sede di cognizione piena.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza della pretesa sostanziale né impone, di per sé, l’adozione di una misura amministrativa ulteriore rispetto alla prioritaria trattazione della causa.
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