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Ordinanza

Ordinanza n. 1982/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla procedura di gara CIG B61198B98C

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa appellante ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda plurime tematiche tecniche, da esaminare sotto il profilo del principio di equivalenza funzionale nell’ambito della procedura di gara. Non sono riportati in dettaglio i singoli motivi d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. Il Collegio ha ritenuto che le plurime questioni tecniche connesse al principio di equivalenza funzionale richiedano un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre rilevato che l’esecuzione interinale della sentenza avrebbe prodotto significativi impatti sugli esiti della procedura, suscettibili di ulteriori modifiche all’esito della decisione di merito. In attesa della cognizione piena, è stata quindi preservata la situazione esistente. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la discussione di merito per il 12 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata in presenza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando la controversia involge plurime questioni tecniche rilevanti ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza funzionale, il giudice può ritenere necessario un approfondimento pieno nella fase di merito e sospendere interinalmente l’esecutività della sentenza di primo grado.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza è giustificata quando l’esecuzione immediata può incidere significativamente sugli esiti di una procedura amministrativa e determinare ulteriori modifiche o ribaltamenti all’esito della decisione di merito.
  • In presenza del rischio che l’esecuzione interinale alteri irreversibilmente l’assetto della procedura controversa, la tutela cautelare può essere accordata per preservare la situazione esistente fino alla cognizione di merito.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAppelloTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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