Sentenza del 15/02/2019 n. 4563 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva confermato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al 1999. Gli avvisi riguardavano la tassazione separata della plusvalenza realizzata mediante la vendita di un terreno edificato acquistato in parte nel 1981 e in parte nel 1986. Con il primo motivo hanno sostenuto che gli avvisi fossero carenti perché non esplicitavano il procedimento di determinazione dell'aliquota applicata, pur indicando le aliquote finali del 25,28% per P.R. e del 18,50% per B.D. Con il secondo motivo hanno sostenuto che l'accertamento con adesione definito ai fini INVIM avrebbe dovuto vincolare o comunque condizionare l'Amministrazione finanziaria anche ai fini IRPEF, trattandosi della medesima operazione immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché gli avvisi indicavano l'aliquota concretamente applicata a ciascun contribuente e fornivano elementi sufficienti per verificarne la correttezza, tra cui il reddito complessivo netto dei due anni precedenti, dato nella disponibilità dei contribuenti. Ha inoltre escluso che l'accertamento con adesione relativo all'INVIM impedisse o vincolasse l'accertamento IRPEF: il valore definito vincola l'ufficio soltanto con riferimento ai tributi cui la definizione si applica, non anche all'IRPEF. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 81, comma 1, lett. b)
La plusvalenza derivante dalla vendita del terreno è stata recuperata a tassazione separata ai fini IRPEF.
La vendita del terreno edificato ha generato una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF, determinata secondo la disciplina vigente per l'anno d'imposta 1999.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 18
L'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
Per la tassazione separata l'aliquota dipende dal reddito complessivo netto del contribuente nei due anni precedenti. Non è necessario che l'avviso descriva ogni passaggio matematico se indica l'aliquota effettivamente applicata e consente un controllo agevole.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve contenere indicazioni precise e chiare; la carenza sostanziale può comportare la nullità dell'atto.
L'avviso deve permettere al contribuente di comprendere e verificare la pretesa tributaria. Nel caso esaminato tale requisito è stato ritenuto rispettato perché erano indicate le aliquote applicate e gli elementi necessari al controllo.
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 3
Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi.
L'accertamento con adesione produce effetti vincolanti soltanto per i tributi espressamente ricompresi nella disciplina e nella definizione. Una definizione relativa a INVIM, imposte di registro, ipotecaria o catastale non preclude automaticamente un successivo accertamento IRPEF.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio.
Il motivo è stato ritenuto infondato, ai limiti dell'inammissibilità, poiché la sentenza regionale aveva motivato adeguatamente sulla distinta efficacia dell'accertamento con adesione rispetto ai diversi tributi.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento IRPEF è valido, sotto il profilo della motivazione, se indica l'aliquota concretamente applicata e contiene elementi sufficienti per consentire al contribuente un controllo effettivo della pretesa; non è sempre necessario riportare ogni singolo passaggio del calcolo.
- La contestazione della motivazione dell'avviso richiede una carenza concreta che impedisca di comprendere o verificare la pretesa, non una semplice omissione formale o la mancata esposizione analitica di calcoli ricavabili dai dati indicati.
- L'accertamento con adesione ha efficacia tendenzialmente limitata ai tributi inclusi nella specifica definizione. La definizione di un'imposta collegata alla medesima operazione economica non impedisce automaticamente all'Amministrazione di accertare un diverso tributo, come l'IRPEF.
- Per stabilire se una precedente definizione vincoli ulteriori pretese fiscali occorre verificare espressamente quali tributi, beni, diritti e presupposti siano ricompresi nell'atto di adesione e nella relativa norma applicabile.
- La Corte può compensare le spese anche in caso di rigetto del ricorso quando la fattispecie presenta elementi di particolare peculiarità.
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