Sentenza n. 1232/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Servizio Attività Produttive del Comune di Firenze prot. n. 457218 del 01/12/2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio esercitata dalla ricorrente nell’area sita in Via Enrico De Nicola 68 angolo Via della Casaccia 4, nonché l’inibizione dell’accesso della clientela all’area stessa; - del provvedimento della Dirigente del Servizio Attività Economiche e Turismo prot. n. 5668 del 08/01/2026, qualificato come "Atto meramente confermativo", con cui è stata respinta l'istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data 10/12/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i verbali di accertamento della Polizia Municipale richiamati nella motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di chiusura immediata dell’attività di commercio al dettaglio di autoveicoli esercitata in un’area espositiva e conseguente inibizione dell’accesso della clientela, nonché rigetto dell’istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare di regolari titoli abilitativi per altre sedi commerciali, utilizzava un piazzale distinto per il deposito e l’esposizione di autoveicoli, urbanisticamente destinato anche all’esposizione di merci con accesso del pubblico. A seguito di sopralluoghi della Polizia Municipale, il Comune aveva accertato che l’area era liberamente accessibile, vi erano esposti numerosi veicoli con prezzi e messaggi promozionali e il personale svolgeva attività di illustrazione, consulenza, contrattazione e prova dei veicoli. Ritenendo che l’area costituisse superficie di vendita priva della necessaria SCIA, il Comune aveva ordinato la chiusura immediata dell’attività commerciale e, quale conseguenza, l’inibizione dell’accesso della clientela. La ricorrente non contestava l’ordine di cessazione dell’attività di vendita, ma soltanto il divieto di accesso all’area. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 113, comma 1, della l.r. Toscana n. 62/2018, sostenendo che tale norma consentirebbe soltanto di ordinare la chiusura dell’attività abusiva e non di interdire l’accesso a un’intera area, nella quale sarebbero ammesse attività lecite di deposito e mera esposizione. Con il secondo motivo deduceva difetto di istruttoria, omessa ponderazione degli interessi e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il Comune avrebbe potuto vietare le sole condotte di vendita e consentire l’accesso per la visione dei veicoli. Con il terzo motivo sosteneva che l’art. 13 della l.r. Toscana n. 62/2018 non qualificasse sempre e comunque come superficie di vendita un’area separata destinata alla mera esposizione, quando in essa non si svolgessero operazioni finalizzate alla vendita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo assorbenti le considerazioni relative alla qualificazione dell’area accessibile al pubblico. L’art. 13, comma 1, lett. c), primo periodo, della l.r. Toscana n. 62/2018 include nella superficie di vendita anche le aree di esposizione della merce quando siano accessibili alla clientela. Secondo il Collegio, l’accessibilità al pubblico costituisce un elemento oggettivo indicativo dell’inizio dell’attività di vendita, indipendentemente dal suo effettivo perfezionamento o dall’esito delle trattative. Poiché il Comune aveva disposto la chiusura dell’attività di commercio al dettaglio svolta nell’area, era consequenziale e legittimo impedire anche l’accesso della clientela, come espressamente indicato nel provvedimento. Il giudice non ha ravvisato illegittimità nella misura accessoria e non ha accolto le censure relative alla violazione dei limiti del potere, alla sproporzione o al difetto di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, lett. c), l.r. Toscana n. 62/2018
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela
La norma è stata interpretata nel senso che l’accessibilità dell’area espositiva alla clientela costituisce elemento oggettivo idoneo a ricondurla alla superficie di vendita, a prescindere dall’effettiva conclusione dei contratti o dall’esito delle attività commerciali.
art. 113, comma 1, l.r. Toscana n. 62/2018
dispone la chiusura immediata dell'attività abusiva
La disposizione legittima la chiusura dell’attività commerciale esercitata senza titolo; nel caso concreto, l’inibizione dell’accesso della clientela è stata ritenuta conseguenza necessaria della chiusura dell’attività svolta nell’area.
art. 15 l.r. Toscana n. 62/2018
l’apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a s.c.i.a. di avvio attività
L’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa richiede il relativo titolo abilitativo; in sua assenza l’attività è abusiva e deve cessare.
art. 15, § 3.3, NTA del Piano Operativo Comunale di Firenze
La destinazione urbanistica dell’area può consentire l’esposizione di merci, ma non prevale sulla disciplina commerciale applicabile quando l’area sia concretamente accessibile alla clientela e utilizzata per attività riconducibili alla vendita.
Massime di principio
- Ai sensi della disciplina commerciale toscana, le aree di esposizione delle merci accessibili alla clientela rientrano nella superficie di vendita, anche se la vendita non si conclude materialmente nell’area o non si verifica l’effettivo acquisto del bene.
- L’accesso della clientela a un’area espositiva costituisce un elemento oggettivo indicativo dell’avvio dell’attività di vendita, indipendentemente dall’esito delle trattative e dalla conclusione dei contratti.
- Quando un’area è utilizzata come superficie di vendita priva del necessario titolo abilitativo, l’ordine di chiusura dell’attività commerciale può comportare anche l’inibizione dell’accesso della clientela all’area, quale conseguenza della cessazione dell’attività abusiva.
- La qualificazione urbanistica di un’area come idonea all’esposizione di merci non esclude l’applicazione della disciplina commerciale qualora, in concreto, l’area sia accessibile al pubblico e vi si svolgano attività di presentazione, illustrazione o trattativa finalizzate alla vendita.
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