Sentenza n. 12052/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della nota del Gse prot. n. GSEWEB/P20240300967 del 17.4.2024, avente a oggetto: “Comunicazione ai sensi del D.M. 16.02.2016, relativa all’intervento identificato con il codice CT00817371. Soggetto Responsabile VILLA MASSIMO SPA. P.IVA: 04728481005. – Rigetto dell’istanza” (all. 1); - per quanto di ragione, delle Regole applicative del d.m. 16 febbraio 2016 “Incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”, pubblicate sul sito istituzionale del Gse (all.2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’ammissione al regime di incentivazione del Conto Termico per un intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del GSE relativo all’ammissione agli incentivi previsti dal d.m. 16 febbraio 2016. Ha dedotto la violazione degli artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che il rigetto fosse fondato esclusivamente sulla dicitura “Risparmio energetico - L. 296/06” riportata nella causale di due bonifici utilizzati per documentare le spese. Secondo la ricorrente, tale indicazione era frutto di un errore meramente formale, determinato dalla procedura di pagamento preimpostata dall’istituto di credito, mentre fatture e bonifici consentivano di identificare inequivocabilmente l’intervento, i soggetti coinvolti e il riferimento al d.m. 16 febbraio 2016. La società ha inoltre sostenuto che la documentazione escludeva qualsiasi effettivo cumulo con altri incentivi statali e che un’interpretazione rigidamente formalistica delle regole applicative sarebbe stata contraria ai principi di semplificazione amministrativa. Il GSE non aveva comunicato i motivi ostativi prima dell’adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui il divieto di indicare nei bonifici riferimenti normativi relativi ad altri incentivi, previsto dall’art. 6, comma 7, lett. e), d.m. 16 febbraio 2016, non costituisce un requisito fine a sé stesso, ma serve a evitare il cumulo del Conto Termico con altri incentivi statali per il medesimo intervento. In presenza di un pagamento erroneamente effettuato, l’improcedibilità può essere evitata mediante l’annullamento del pagamento originario e la prova di nuovi pagamenti conformi alle regole applicative. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 avrebbe consentito alla società di fornire tale documentazione e di dimostrare l’assenza di cumulo. Poiché il GSE non aveva comunicato i motivi ostativi prima del diniego, l’atto era illegittimo. Il Gestore non poteva rinviare tale interlocuzione a un eventuale riesame successivo, normalmente discrezionale e non necessariamente doveroso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale rileva nel procedimento di diniego dell’incentivo, in relazione alla necessità di consentire all’interessato di interloquire sulle criticità riscontrate.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Prima dell’adozione di un provvedimento negativo, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi, consentendo al richiedente di produrre elementi idonei a superare le criticità; tale interlocuzione non può essere sostituita da un successivo riesame discrezionale.
art. 6, comma 7, lett. e), d.m. 16 febbraio 2016
Il divieto di riportare nei bonifici riferimenti ad altri incentivi statali è funzionale a impedire il cumulo dei benefici per il medesimo intervento e non opera come formalità fine a sé stessa.
d.m. 16 febbraio 2016
Disciplina il regime di incentivazione del Conto Termico e le condizioni documentali per l’ammissione agli incentivi.
Massime di principio
- Il divieto di indicare nei documenti di pagamento riferimenti a incentivi statali diversi da quello richiesto deve essere interpretato in funzione antielusiva, ossia come strumento per evitare il cumulo dei benefici sul medesimo intervento, e non come formalità autonomamente impeditiva quando l’assenza di cumulo possa essere verificata aliunde.
- Quando un’irregolarità formale nella documentazione di spesa può essere sanata mediante l’annullamento del pagamento originario e l’effettuazione di un nuovo pagamento conforme, l’amministrazione deve consentire all’interessato di produrre tale documentazione nell’ambito del contraddittorio procedimentale.
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 deve precedere il provvedimento negativo e deve consentire all’interessato di superare le criticità rilevate; un successivo eventuale riesame non è equivalente, poiché può avere natura discrezionale e non comporta necessariamente l’obbligo di provvedere.
- L’annullamento per omessa comunicazione dei motivi ostativi lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di riesaminare l’istanza e adottare gli ulteriori provvedimenti nel rispetto delle garanzie partecipative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →