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Sentenza

Sentenza del 22/05/2019 n. 3162 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF -LAVORATORI TRANSFRONTALIERI - AGEVOLAZIONE - REQUISITI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione IRPEF prevista dall'art. 2, comma 11, della legge n. 289/2002 ai redditi di lavoro dipendente percepiti da un soggetto residente in Italia per attività lavorativa svolta all'estero. La norma agevola esclusivamente i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero, in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo a una zona di frontiera. È quindi necessario dimostrare sia lo svolgimento dell'attività in una zona di frontiera, sia il collegamento del luogo di lavoro con un Paese limitrofo alla zona di frontiera.

La decisione

La sentenza afferma che l'agevolazione non si applica automaticamente a ogni reddito prodotto all'estero da un residente italiano, ma richiede la rigorosa presenza dei requisiti territoriali e oggettivi previsti dalla legge. In particolare, devono sussistere la continuità della prestazione, l'esclusività del rapporto di lavoro e la localizzazione dell'attività in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo a tale zona. In assenza di tali condizioni, il beneficio IRPEF non può essere riconosciuto.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 11, legge n. 289/2002

    L'agevolazione riguarda i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

    La disposizione è di stretta interpretazione e limita il beneficio ai lavoratori residenti in Italia che svolgano continuativamente ed esclusivamente l'attività dipendente in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo a una zona di frontiera. Il solo fatto che il lavoro sia svolto all'estero non è sufficiente.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per i lavoratori transfrontalieri richiedono la verifica puntuale di tutti i requisiti previsti dalla norma, senza possibilità di estenderle a situazioni solo analoghe.
  • Per applicare il beneficio occorre provare non soltanto la residenza italiana e il lavoro all'estero, ma anche la continuità della prestazione, l'esclusività del rapporto e il requisito geografico della zona di frontiera o del Paese limitrofo.
  • Il requisito territoriale deve essere interpretato in senso concreto: è necessario che il luogo effettivo di lavoro rientri nella zona di frontiera o nel Paese limitrofo previsto dalla disciplina.
  • In caso di mancanza o insufficiente prova anche di uno solo dei requisiti, l'agevolazione IRPEF può essere negata e il reddito resta soggetto alla tassazione ordinaria.

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