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Sentenza

Sentenza n. 1320/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro n. 459/2023 (causa N. R.G. 457/2023) del 5/12/2023 e pubblicata il 6/12/2023, così come corretta per errore materiale con l’ordinanza n. 3077/2024 del 3/9/2024 notificata al resistente via PEC il 23/9/2024 avente ad oggetto il riconoscimento in favore dei ricorrenti della c.d. “Carta Docente” dell’importo di €. 500,00/annui, quanto alla Sig.ra Calzone per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quanto alla Sig.ra Corsoni per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quanto alla Sig.ra Longobardi per l’anno scolastico 2022/2023, quanto alla Sig.ra Rosi per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e quanto al Sig. Sessa per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

Giustizia amministrativa202503562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Livorno che riconosceva il diritto alla Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 459/2023, passata in giudicato e successivamente corretta per errore materiale, con la quale era stato riconosciuto il loro diritto alla Carta del docente, per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione, interessi e spese, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta elettronica. Il ricorso è stato proposto perché l'Amministrazione non aveva dato tempestiva esecuzione al giudicato. Nel corso del giudizio, il Ministero ha accreditato sulla carta elettronica dei docenti le somme dovute. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, in ragione dell'adempimento intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa dei ricorrenti era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito delle somme dovute sulla carta elettronica del docente. Il Collegio ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l'esecuzione del giudicato civile era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale del ricorrente viene integralmente soddisfatta.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza civile, oggetto di ottemperanza, aveva disposto rivalutazione e interessi sulle somme dovute nei limiti previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, se il ricorso risultava giustificato al momento della sua proposizione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la tardiva esecuzione del giudicato può comportare la condanna dell'amministrazione alle spese anche quando l'adempimento intervenuto nelle more abbia determinato la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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